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parere

Avvocato. Compensi per attività giudiziale e stragiudiziale svolta nell’ambito di una procedura concorsuale. Criteri

Il Consiglio è stato richiesto di precisare i criteri per la determinazione dei compensi spettanti per l’attività svolta nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, in cui l’avvocato ha prestato sia attività diretta alla predisposizione della domanda di ammissione alla procedura, sia attività di assistenza stragiudiziale in ordine ad una serie di rapporti.
Il Consiglio ha ricordato che, in materia, l’attività professionale espletata dall’avvocato può consistere in prestazioni di natura solo giudiziale ovvero solo stragiudiziale ovvero ancora congiuntamente dell’una e dell’altra natura. Così, la Corte di Cassazione, con sentenza 23 luglio 1979, n. 4411, ha affermato che in occasione di una procedura giudiziale l’avvocato “può bene esplicare solo attività stragiudiziale ovvero attività stragiudiziale in cumulo con attività giudiziale, giacché sono da equiparare alle prestazioni giudiziali anche quelle stragiudiziali che si presentino tanto strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza in giudizio da potersi considerare in funzione strumentale o quanto meno complementare dell’attività propriamente processuale”. Nello stesso senso depone l’art. 2, n. 1, della Tariffa stragiudiziale forense.
Il Consiglio ha pertanto ritenuto che deve applicarsi la Tariffa giudiziale qualora l’attività esplicata abbia natura esclusivamente giudiziale ovvero siano state effettuate prestazioni anche stragiudiziali “strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza in giudizio da potersi considerare in funzione strumentale o complementare dell’attività processuale”; che deve applicarsi la Tariffa stragiudiziale qualora l’attività esplicata abbia natura esclusivamente stragiudiziale; e che devono applicarsi entrambe le Tariffe a seconda della natura, giudiziale o stragiudiziale, dell’attività svolta, sempre che l’attività stragiudiziale presenti una rilevanza ed autonomia tali da escludere una funzione meramente strumentale o complementare all’attività giudiziale.