Il Consiglio ha ribadito che l’avvocato che sia depositario fiduciariamente di importi consegnatigli dal proprio assistito o da terzi deve attenersi alle istruzioni del depositante, come stabilito dall’art. 41, secondo paragrafo, del Codice Deontologico.
Nel caso in cui i depositanti siano più di uno e le istruzioni fornite all’avvocato siano tra loro confliggenti, l’avvocato dovrà attenersi a quanto eventualmente statuito dall’Autorità giudiziaria su iniziativa della parte che ne abbia interesse.
parere