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parere

Avvocato. Diritti per consultazioni con il cliente e corrispondenza informativa. Non sono esigibili nei confronti del soccombente dopo la sentenza definitiva.

E’ stato chiesto se, dopo la pronuncia di una sentenza definitiva, competano all’avvocato della parte vittoriosa i diritti di cui alle voci n. 21 (consultazioni con il cliente) e n. 22 (corrispondenza informativa) della Tariffa forense.
Il Consiglio ha ricordato che i diritti in questione sono dovuti solo dopo ogni sentenza non definitiva e non dopo quella definitiva, come anche sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza 20 agosto 2002 n. 12270, che ha affermato che i diritti in parola non sono ripetibili dalla parte soccombente dopo la pronuncia di sentenza definitiva.