Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Divieto di espletare le proprie prestazioni professionali presso un call center.

E’ stato chiesto se un avvocato sia legittimato a svolgere prestazioni di assistenza e consulenza legale all’interno di un negozio di call center gestito da un proprio cliente, in una stanza separata e in assenza di riferimenti esterni, per uno o due giorni alla settimana, a favore degli avventori di detto esercizio, percependo il compenso per la sua attività esclusivamente da parte del proprio cliente titolare del call center.
Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che il comma II dell’art. 17 del Codice Deontologico Forense dispone che è vietato all’avvocato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
L’espletamento di prestazioni professionali presso un esercizio commerciale, come tale aperto al pubblico, costituisce, quindi, una violazione del divieto suindicato e integra, di conseguenza, un illecito disciplinare.
Del resto, tale divieto si rivela obiettivamente opportuno in quanto l’esercizio da parte di un avvocato della sua attività professionale per una generalità di potenziali utenti presso un esercizio aperto al pubblico, senza che possa avere alcun rilievo il fatto che il relativo compenso sia corrisposto non dagli utenti del servizio bensì dal titolare dell’esercizio stesso, potrebbe risultare lesivo del decoro della professione.
Né varrebbe ad escludere la sussistenza di detto illecito il fatto che nell’esercizio commerciale non venga esposto alcun riferimento esterno circa la presenza nell’esercizio medesimo dell’avvocato, in quanto la norma in questione è diretta ed evitare l’espletamento delle prestazioni professionali nei luoghi indicati nella norma stessa, a prescindere dalla pubblicizzazione, o meno, di tale espletamento, pubblicizzazione che, peraltro, ove avvenga, potrebbe costituire un aggravante dell’illecito disciplinare suindicato.