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parere

Avvocato. Eccezioni al divieto di produzione di una lettera definita riservata personale.

E’ stato chiesto se è consentita la produzione in un giudizio civile per separazione giudiziale di coniugi da parte del difensore di una delle parti di una lettera definita riservata personale inviatagli dall’avvocato dell’altra parte con la quale quest’ultimo aveva espresso l’assenso del coniuge da lui assistito in ordine al fatto che l’altro coniuge lasciasse in domicilio coniugale e si trasferisse in un’altra Regione e aveva, altresì, indicato le eventuali condizioni economiche per addivenire ad una separazione consensuale, e questo al fine di contrastare nel giudizio che si era poi instaurato tra i coniugi per la determinazione delle condizioni economiche della separazione, non essendo stato possibile raggiungere un accordo sulle condizioni economiche, l’assunto della controparte secondo cui il coniuge si era trasferito senza alcuna autorizzazione, abbandonando, quindi, unilateralmente, il domicilio coniugale e, dunque, al fine di tutelare il diritto di difesa della parte da lui assistita la quale si era trasferita a seguito della sopra menzionata autorizzazione.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che l’articolo 28 del Codice Deontologico dispone che non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e, comunque, la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
In relazione a tale (rigoroso) divieto sono ammesse dal succitato articolo 28 solo due eccezioni e, più precisamente, viene ritenuta producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione, e viene, altresì, ritenuta producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
Anche se non esplicitato in modo chiaro nella disposizione succitata, deve, peraltro, ritenersi consentita anche la produzione in giudizio di una lettera del difensore della controparte, se pur definita da quest’ultimo “personale” e/o “riservata”, nella quale venga dato atto di un accordo intervenuto tra le parti, ovvero che contenga il consenso e/o l’autorizzazione in relazione ad un determinato comportamento, consenso e/o autorizzazione che non siano sottoposti ad alcuna ulteriore condizione e/o che per il loro perfezionamento e/o efficacia non necessitino di alcuna ulteriore accettazione.
Tanto più la produzione in giudizio di una lettera (“personale” e/o “riservata”) contenente un consenso e/o un’autorizzazione di questo tipo potrà essere prodotta o riferita in giudizio senza incorrere in un comportamento deontologicamente scorretto laddove la controversia abbia per oggetto anche il comportamento che la parte avrebbe attuato in conformità del contenuto della lettera medesima, rappresentando, in tale eventualità, la lettera in questione l’unica prova in grado di dimostrare la legittimità del comportamento stesso e costituendo, quindi, detta produzione, in buona sostanza, l’unico modo per tutelare il diritto di difesa della parte assistita.
E' ovvio, tuttavia, che la verifica circa la reale sussistenza, o meno, dei suindicati presupposti che risultano essenziali per evitare che la produzione in giudizio integri un illecito deontologico, ovverosia la verifica circa il fatto che la lettera succitata contenga effettivamente un consenso e/o un’autorizzazione non soggetti né subordinati ad alcuna ulteriore condizione né ad alcun ulteriore consenso e/o accettazione può essere validamente effettuata unicamente dall’avvocato che intenda procedere alla sua produzione in giudizio per le finalità sopra indicate, dato che la verifica stessa dipende, tra l’altro, dal contesto in cui la lettera è stata inviata, dal contenuto delle comunicazioni precedenti e successive scambiate tra le parti e/o i loro difensori, nonché dal comportamento successivo di entrambe le parti, anche sotto il profilo di una manifestazione per facta concludentia del carattere di definitività dell’autorizzazione e/o del consenso in questione, tutti elementi questi che possono essere valutati, in modo compiuto ed esauriente, esclusivamente dal suddetto avvocato per la conoscenza che solo egli può avere dei medesimi.