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parere

Avvocato. Facoltà di farsi sostituire in udienza ed obbligo di informare il cliente della sostituzione.

E’ stato chiesto se, a seguito del conferimento del mandato, l’Avvocato ha l’obbligo di presentarsi personalmente in udienza (civile) oppure se ha titolo a farsi rappresentare da altro legale dello Studio senza aver l’obbligo di avvertire di ciò il cliente.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che il mandato conferito dal cliente all’avvocato si fonda su un rapporto di fiducia personale (cfr. art. 35 del Codice Deontologico), che richiede e presuppone, quindi, necessariamente da parte dell’avvocato stesso l’obbligo di un’informazione chiara e completa nei confronti del cliente medesimo (cfr. art. 40 del Codice Deontologico).
Tale obbligo di informazione si estende, ovviamente, al compimento di ogni atto che possa avere rilevanza in relazione all’esecuzione del mandato conferito.
Il fatto che l’avvocato possa avvalersi di sostituti per il compimento di singoli atti è generalmente ammesso e trova un riconoscimento anche nel Codice Deontologico (cfr. art. 34 del Codice Deontologico), ma è ovvio che, se l’atto assume natura rilevante e lo stesso viene delegato ad un sostituto, il cliente deve essere informato, e questo anche indipendentemente dal fatto che, comunque, in osservanza al dovere di diligenza (cfr. art. 8 del Codice Deontologico) e del dovere di competenza (cfr. art. 12 del Codice Deontologico), deve, in ogni caso, essere designato un sostituto che sia in grado di assolvere in modo adeguato al compito che gli viene delegato.
La partecipazione ad un’udienza nell’attuale disciplina del processo civile costituisce di norma un fatto importante, ma in alcuni casi può anche risultare un atto di ordinaria routine, ragione per cui, in difetto di una previsione generale e preventiva sottoscritta dal cliente circa la possibilità per l’avvocato di farsi sostituire in udienza, a seconda della rilevanza dell’udienza, sussisterà, o meno, l’obbligo (deontologico) per l’avvocato stesso di avvertire di volta in volta il cliente, nel senso che quest’ultimo dovrà essere informato quando la sostituzione avvenga in occasione di un’udienza che richieda una conoscenza compiuta del processo e/o un’adeguata preparazione professionale, ovverosia sia fissata per l’espletamento di incombenti che possano determinare e/o condizionare l’esito della causa (quali, a titolo meramente esemplificativo, udienze per la comparizione personale delle parti, udienze di assunzione delle prove, udienze di discussione nelle cause trattate con il rito del lavoro, udienze di discussione orale ex art, 281/quinquies e/o ex art. 281/sexies C.p.c., udienze per la discussione di istanze cautelari, udienze in materia di separazione e divorzi, udienze in camera di consiglio concernenti le impugnazioni in materia di separazione e divorzi.).