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Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: il collega difensore di se stesso

1. Quesito

Viene richiesto al Consiglio dell’Ordine se sia lecito che un avvocato promuova una class action rivestendo, al tempo stesso, la qualità di difensore e quella di parte e, in caso affermativo, se l’avvocato possa percepire un compenso per l’attività professionale svolta nell’ambito del giudizio

2.  Norme rilevanti

L’art. 13, comma 1, della l. 247/2012 stabilisce che “l’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore”.

L’art. 86 del c.p.c. stabilisce che: “La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore”.

3.  Conclusioni

È pertanto consentito che l’avvocato promuova un’azione in un giudizio civile anche quale difensore di se stesso. Lo stesso vale anche nel processo amministrativo (art. 22 c.proc. amm.). Non è invece ammessa la difesa in favore di se stesso da parte dell’avvocato nel giudizio penale ( Cass., sent. n. 35651 del 26 luglio 2018).

Qualora l’avvocato agisca in nome e per conto di se stesso non è necessaria l’allegazione della procura (Cass. 1 agosto 2002, n. 11436), ma è necessaria l’indicazione specifica del fatto che l’avvocato intende agire anche come difensore di se stesso.

La circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore. Anche nel caso in cui abbia agito quale difensore di se stesso pertanto, l’avvocato ha diritto a che il giudice liquidi in suo favore, secondo le regole della soccombenza ed in base ai parametri ministeriali, il compenso previsto per la sua prestazione.

In questo caso le norme deontologiche da osservare sono le stesse che dovrà osservare il difensore che agisca quale professionista mandatario di qualsiasi altro cliente, con l’eccezione ovvia delle norme la cui applicazione risulta impedita dalla identità fra difensore e parte.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.