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Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: il dovere di difesa del proprio assistito ha carattere primario ed assoluto, tuttavia l’avvocato, in osservanza dei doveri di correttezza e colleganza, non deve commettere illeciti ma deve rispettare le normative che disciplinano le singole attività professionali. In sede stragiudiziale, l’avvocato non è tenuto ad esibire al collega di controparte la documentazione riservata ricevuta dal cliente per l’espletamento del mandato, questi potrà richiedere la documentazione non riservata nei modi e nei tempi disciplinati dalla legge.

È stato chiesto parere in merito alla esistenza di un dovere deontologico in base al quale un avvocato, incaricato professionalmente da un proprio cliente, debba esibire la documentazione attinente all’incarico ricevuto al collega avversario che ne faccia richiesta nella fase stragiudiziale e preliminare all’inizio della causa.

Prima di evadere il parere occorre fare una doverosa precisazione.

Questo Consiglio, come altre volte precisato, non può occuparsi di singole vicende, specialmente se riguardano (come sembra in questo caso) vicende processuali.

I pareri che sono rilasciati dal Consiglio in materia ordinamentale e deontologica riguardano necessariamente questioni di carattere generale e non attengono mai ad aspetti specifici della vicenda oggetto della richiesta relativa.

Pertanto, alla luce di questo principio a cui si intende dare continuità, questo Consiglio ha estrapolato dalla vicenda sottoposta al suo esame solo la parte che interessa e cioè, come sopra sintetizzato, se, nella fase stragiudiziale, l’avvocato che tratta con il collega avversario la transazione di una controversia, sia tenuto a consegnare a quest’ultimo i documenti in suo possesso, ricevuti dal cliente per esercitare il mandato professionale.

Diciamo anzitutto che l’art. 46 del Codice Deontologico Forense, intitolato “Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza”, non è applicabile al caso de quo poiché la norma si riferisce espressamente all’attività giudiziale, dove peraltro la produzione documentale è regolata dalle disposizioni dei codici di rito.

Si applica invece, come principio generale, l’art. 19 del Codice Deontologico Forense il quale obbliga l’avvocato a tenere, anche verso i colleghi, “un comportamento ispirato da correttezza e lealtà”.

Il problema che si pone è come e in quali limiti il dovere di difesa vada coordinato con il dovere di colleganza.

In alcuni precedenti il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che:

– l’avvocato ha il dovere di difesa del proprio assistito che è un dovere di carattere primario e assoluto; questo dovere può essere limitato dal dovere di colleganza nel senso che l’avvocato, nell’esercizio del diritto di difesa, non deve mai avere verso il collega avversario un comportamento scorretto e cioè vietato da norme di condotta anche processuali (CNF 30.5.2014 n. 75 – su produzione documentale in giudizio);

– l’avvocato, nell’esercizio del diritto di difesa, non può travalicare le norme che delimitano il suo comportamento (CNF 9.3.2017 n. 10 – su illecito commesso dall’avvocato).

Dai precedenti sopra indicati si evince chiaramente che:

– il diritto di difesa del proprio assistito, anche nelle fasi stragiudiziali, è di natura preminente, nel senso che l’avvocato è obbligato alla maggiore diligenza possibile nell’espletamento dell’incarico ricevuto;

– detto obbligo di comportamento per l’avvocato però incontra limiti nel rispetto dei doveri di correttezza e di colleganza;

– i limiti consistono nell’obbligo dell’avvocato da astenersi da commettere illeciti (che non sono mai giustificati dal dovere di difesa) e di rispettare le normative che possa disciplinare le singole attività professionali;

– nella fase stragiudiziale non esiste alcuna norma che imponga all’avvocato di consegnare al collega avversario documentazione del proprio cliente che sia riservata e sia stata consegnata da quest’ultimo al primo per l’adempimento del mandato;

– per la documentazione non riservata il collega avversario potrà avvalersi delle disposizioni normative che regolano l’accesso agli atti.

Ci corre l’obbligo infine di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense il “potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” (art 50 L.247/2012) e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quale esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione dei comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio anche per quanto riguarda l’elemento soggettivo.