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parere

Avvocato. Il dovere di lealtà e correttezza da tenersi nel corso di un procedimento di negoziazione assistita.

È stato richiesto al Consiglio un parere sulla conformità o meno alle regole deontologiche del comportamento tenuto da un avvocato che, nel corso di un procedimento di negoziazione assistita ex D.L. 132 del 2014, dopo aver aderito per conto del cliente alla negoziazione dava inizio al procedimento con un incontro con le parti e il legale della controparte. Tuttavia, non essendo stata sottoscritta in quella sede la convenzione di negoziazione assistita, l’avvocato che aveva aderito ometteva di rispondere ai successivi inviti di controparte  a perfezionare l’accordo.

Ai fini della soluzione del quesito occorre premettere che il procedimento di mediazione previsto dal D.L. 132 del 2014 è ispirato, ex art. 2/1, alla cooperazione secondo buona fede e lealtà. Questi obblighi di comportamento riguardano certamente anche gli avvocati che assistono le parti, trattandosi in pratica di esplicazioni del più vasto principio di lealtà previsto nel Codice Deontologico Forense, in generale, dall’art. 9 e poi, in particolare, verso i colleghi dall’art. 19.

Il dovere di lealtà e correttezza, quindi, non è limitato alla sola attività di assistenza o difesa in giudizio, ma si riferisce all’intera attività professionale (C.N.F. 15.3.2013 n. 38).

Inoltre, gli atteggiamenti dilatori, sempre espressione della violazione del principio di lealtà e buona fede, sono sanzionati se comportano il mancato rispetto dei termini processuali ex art. 59.

Detto questo, in via generale si osserva come sia contrario a tali doveri il comportamento dell’avvocato che, strumentalmente, eviti di rispondere al collega nella procedura di negoziazione assistita cercando di utilizzare per procrastinare il più possibile l’inizio della controversia da parte della controparte, essendo maturata la condizione di procedibilità.