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Lapo Mariani

parere

Avvocato. Impossibilità di assumere la difesa di uno dei due coniugi assistiti congiuntamente in un precedente giudizio di separazione consensuale o anche solo incontrati insieme più volte per tentare una separazione consensuale.

E’ stato chiesto se, un Avvocato che a seguito di incarico congiunto di due coniugi ha assunto il patrocinio per la loro separazione personale, terminata con l’omologa, qualora uno dei coniugi si sia rivolto ad un altro avvocato per ottenere la revoca/modifica della separazione consensuale, possa tutelare l’altro coniuge se il ricorso venisse presentato congiuntamente; e se un avvocato, dopo aver incontrato più volte due coniugi per tentare una separazione consensuale, qualora uno dei due si rivolga ad un altro avvocato che lo contatta per proseguire il percorso non contenzioso, possa continuare a tutelare uno solo dei coniugi, sempre che la separazione non si trasformi in giudiziale.
Il Consiglio dell’Ordine, si è espresso ribadendo che l’art 37 del Codice Deontologico dispone che l’Avvocato deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito, con la precisazione che il conflitto di interessi sussiste quando l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito, circostanze queste che inevitabilmente possono verificarsi nella fattispecie oggetto del presente parere.
In ogni caso l’art. 51 del Codice Deontologico, nel testo attuale, in modo specifico in relazione alle controversie tra coniugi, dispone che l’Avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.
Ne consegue che un Avvocato che abbia patrocinato due coniugi in un procedimento per separazione consensuale, nel caso che sorga un dissidio tra i coniugi stessi e uno di essi o entrambi instaurino un procedimento per la revoca e/o la modifica della separazione consensuale, non può più assistere alcuno dei due coniugi nel relativo procedimento e questo nemmeno se il ricorso venisse presentato congiuntamente qualora uno dei coniugi venisse assistito da un altro legale, perché, comunque, la presentazione di un ricorso congiunto necessiterebbe di un‘attività professionale diretta alla composizione del dissidio nella quale l’Avvocato si troverebbe contrapposto ad una parte da lui precedentemente assistita e in tale fase potrebbe utilizzare, anche inconsciamente, elementi acquisiti quando quella parte era da lui stesso patrocinata-
Ugualmente e sempre per i medesimi motivi sopra indicati, un Avvocato che abbia incontrato più volte due coniugi per tentare una separazione consensuale, nel momento in cui il tentativo fallisca ed uno di essi si rivolga ad un altro Avvocato, non può poi continuare ad assistere solo uno dei coniugi contro l’altro, neppure in funzione di cercare sempre di addivenire ad una separazione di tipo consensuale, in quanto anche in questo caso dovrebbe essere posta in essere un’attività professionale diretta alla composizione del dissidio in contrapposizione alla parte precedentemente assistita, il tutto reso ancor più problematico dal fatto che il precedente tentativo non aveva avuto esito positivo.