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parere

Avvocato. In merito all’utilizzo del titolo di Professore.

E’ stato chiesto se sia consentito ad un avvocato che svolge attività di insegnamento presso un’Università Pubblica in forza di un contratto sottoscritto ai sensi del D.M. 21 Maggio 1998 n. 242 di utilizzare in ambito professionale il titolo di “professore”, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 21 del Codice Deontologico Forense e sino alla durata di efficacia del contratto in questione.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando che l’articolo 21, canone IV, del Codice Deontologico prevede che l’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche e che, in ogni caso, deve specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.
Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione 27 Giugno 2003, n. 209, ha affermato che per il combinato disposto del D.P.R. n. 382/1980 e della l. 341/1990, sia i professori a contratto che i ricercatori confermati possono fregiarsi (nell’esercizio della professione forense) del titolo di professore entro i limiti di tempo in cui svolgano l’attività di docenza e relativamente alla materia in oggetto di specifico insegnamento, sul rilievo che il Consiglio di Stato ha affermato che è incontestabile che non possa essere inibito ai professori a contratto l’uso della qualificazione inerente all’attività loro ufficialmente assegnata, entro i limiti di tempo in cui questa è effettivamente svolta, fermo restando che, ad avviso, di questo Consiglio è ovvio che, affinché detto utilizzo possa avvenire nell’ambito dell’esercizio della professione forense, deve trattarsi, comunque, di materia giuridica.
Il Consiglio Nazionale Forense si era già espresso con il Parere n. 1742 del 9 Ottobre 1985, menzionato nella succitata decisione n. 209/2003, nel senso che i docenti a contratto potessero avvalersi del titolo di professore purché accompagnato con l’indicazione “a contratto” e “con la specificazione della materia di insegnamento”.
Ne consegue che è consentito all’avvocato che svolga attività di insegnamento in un’università pubblica di materia giuridica in base alle norme vigenti in tema di disciplina dei professori a contratto di fregiarsi nell’esercizio della sua attività professionale del titolo di “professore”, limitatamente al periodo di tempo corrispondente alla durata del relativo incarico e purché l’utilizzo di tale qualifica sia accompagnata dall’indicazione circa la natura del rapporto (“professore a contratto”), circa la materia giuridica oggetto dell’attività insegnamento e anche circa presso quale Università e quale Facoltà della stessa sia svolta detta attività di insegnamento.