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parere

Avvocato. Incompatibilità tra la carica di avvocato e la qualità di socio di una società a responsabilità limitata. Esclusione.

E’ stato chiesto parere circa la sussistenza, o meno, di cause di incompatibilità ostative al fatto che un avvocato assuma la qualità di socio di una società a responsabilità limitata.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che non sussiste alcuna incompatibilità con l’esercizio della professione forense per il fatto che un avvocato, iscritto all’Albo Professionale, acquisti la qualità di socio di una società di capitali, quale è una società a responsabilità limitata, dato che detta qualità di socio, di per sé, non comporta in alcun modo l’esercizio di un’impresa e/o di un’attività commerciale e, dunque, non rientra tra le cause di incompatibilità previste dall’art. 3 del R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578.
La sussistenza dell’incompatibilità può sorgere (solo) qualora l’avvocato in detto tipo di società assuma la carica di amministratore e/o di consigliere di amministrazione ove la carica stessa comporti effettivi poteri di gestione (sia interna che esterna e sia ordinaria che straordinaria) o di rappresentanza (Sent. Cass. Civ. Sez. Unite, 5 gennaio 2007, n. 37; Cons. Nazionale Forense, 2 Maggio 2006, n. 24; Cons. Nazionale Forense, 26 Giugno 2003, n. 165).