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parere

Avvocato. Ingiunzione di pagamento nei confronti di un Collega. Il corretto importo da indicare.

E’ stato chiesto se nel caso in cui debba essere richiesta un’ingiunzione nei confronti di un collega per il pagamento di compensi professionali, l’importo dell’ingiunzione debba essere il compenso con IVA e CAP e al lordo della ritenuta d’acconto, ovvero se il decreto di ingiunzione debba essere richiesto al netto della ritenuta.
Il Consiglio dell’Ordine, pur considerando che il suddetto quesito attiene non tanto a una questione di natura deontologica od ordinamentale, quanto piuttosto ad una questione di natura fiscale e/o giuridica, a mero titolo di cortesia, si è così espresso.
Nel caso di azione giudiziaria concernente il pagamento del compenso di un avvocato, il credito del medesimo è costituito propriamente dall’importo dei diritti, degli onorari e delle spese.
L’ammontare di detto credito, relativamente agli importi imponibili, dovrà poi automaticamente essere maggiorato del CAP e dell’IVA (se ed in quanto dovuti) nella misura di legge vigente al momento del pagamento (qualora l’avvocato si avvalga, come avviene normalmente, della facoltà di emettere la relativa fattura quando riceve il pagamento stesso), e su detto ammontare, sempre relativamente agli importi imponibili, qualora il soggetto tenuto alla corresponsione del compenso rivesta la qualifica di sostituto di imposta (come è, appunto, il caso di un avvocato che debba retribuire un collega per prestazioni professionali svolte per suo ordine e conto), dovrà essere operata pure la ritenuta d’acconto nella percentuale stabilita dalla legge al momento del pagamento stesso.
Conseguentemente la richiesta di emissione del titolo giudiziario deve avere per oggetto l’importo del compenso, con la menzione che dovranno essere corrisposti anche il CAP e l’ IVA, il cui ammontare è preferibile, peraltro, non indicare in modo preciso, in quanto potrebbero intercorrere variazioni relativamente all’importo degli stessi nel periodo intercorrente tra il momento del conseguimento del titolo giudiziario e il momento dell’effettivo pagamento e dell’emissione della relativa fattura, ed è (solo) a quest’ultimo momento che occorre fare riferimento per determinare gli importi effettivamente dovuti per detti accessori fiscali e previdenziali.
Parimenti nella domanda di emissione del titolo giudiziario non deve essere detratto l’importo della ritenuta d’acconto, in quanto anche detta trattenuta sarà operata solo al momento dell’effettivo pagamento e pure la percentuale della stessa potrebbe subire nel frattempo variazioni.
Ne consegue che nel ricorso per ingiunzione è opportuno indicare l’ammontare del compenso, al lordo dell’importo della ritenuta d’acconto e senza l’indicazione specifica dell’importo del CAP e dell’IVA, ma con l’espressa menzione “oltre CAP e IVA nella misura di legge”, o espressione similare.