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Lapo Mariani

parere

Avvocato. Insussistenza di incompatibilità tra la professione di avvocato e quella di consigliere comunale. Opportunità che la propaganda sia improntata al decoro e alla dignità della professione.

E’ stato richiesto se ha rilevanza sotto il profilo deontologico il comportamento di un avvocato che, candidato alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale, abbia inviato via e-mail ai colleghi una comunicazione illustrativa della propria candidatura invitandoli ad una manifestazione elettorale ed allegando un volantino di propaganda nel quale si menziona la sua professione di avvocato.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che un avvocato può liberamente presentarsi alle elezioni amministrative per il Consiglio Comunale del Comune dove risiede e/o dove esercita la professione o di qualsiasi altro Comune, in quanto, fermo restando che il diritto di accedere alle cariche elettive è riconosciuto dalla Costituzione a tutti i cittadini (art. 51 della Costituzione), nessuna disposizione normativa stabilisce in via generale un‘incompatibilità tra la professione di avvocato e quella di consigliere comunale o preclude ad un avvocato l’esercizio del diritto di elettorato passivo.
Ciò comporta anche che è consentito all’avvocato di fare campagna elettorale, fermo restando che, oltre al rispetto delle specifiche disposizioni normative in materia, che valgono per tutti i candidati alle elezioni, indipendentemente dalla professione esercitata o dall’attività lavorativa svolta, per quanto riguarda l’aspetto deontologico, l’avvocato dovrà evitare ogni forma di propaganda o di comunicazione elettorale che violi il decoro e la dignità della professione.
E', comunque, consentito all’avvocato di pubblicizzare nella campagna elettorale la sua qualifica professionale che costituisce chiaramente un elemento rilevante, anzi indispensabile, ai fini dell’illustrazione della persona del candidato, sia perché la propaganda elettorale, soprattutto in un’elezione dove vige ancora il sistema della preferenza (come è, appunto, il caso delle elezioni per il Consiglio Comunale in Comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti) rappresenta un’attività necessaria in funzione di una possibile elezione è non può, quindi, essere precluso, ostacolato o limitato l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, sia perché, in ogni caso, dopo l’emanazione del cosiddetto Decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 Agosto 2006 n. 248), non sussiste più il divieto per gli avvocati di ricorrere a forme di pubblicità, per cui anche qualora si potesse ritenere che la campagna elettorale implichi una forma di autopromozione professionale, la stessa non violerebbe più un precetto deontologico.
Si può non essere d’accordo, sotto un profilo di opportunità, sull’iniziativa avente per oggetto l’invio indiscriminato ai colleghi avvocati del volantino elettorale che pubblicizzi la candidatura, ma si tratta, tuttavia, di un’iniziativa che, sotto il profilo deontologico, non configura alcun illecito disciplinare, né riguardo all’invio in sé e per sé del volantino, né riguardo, nel caso di specie, al contenuto del volantino stesso, dato che tale contenuto risulta non violare alcuno dei precetti suindicati.