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parere

Avvocato. Invito per la stipula della convenzione di negoziazione assistita da parte dell’avvocato ad un ex cliente patrocinato da altro legale.

È stato richiesto al Consiglio un parere sulla correttezza o meno di un collega che, nei confronti di un suo ex cliente da cui vanta un credito per prestazioni professionali, abbia inviato a quest’ultimo l’invito per la stipula della convenzione di negoziazione assistita, senza prima informare il suo nuovo e attuale avvocato.

L’art. 41, comma 3, del Codice Deontologico Forense stabilisce che l’avvocato possa inviare direttamente la corrispondenza alla controparte, che sa assistita da un collega, a due condizioni. La prima condizione è rappresentata dalla circostanza che la comunicazione sia diretta a richiedere comportamenti determinati oppure ad intimare messe in mora o ad evitare prescrizioni o decadenze. La seconda condizione è costituita dal fatto che la lettera debba essere sempre inviata per conoscenza anche al collega che assiste la controparte.

In questo senso, si è pronunciato il CNF, con provvedimento 21.9.2007 n. 122, emesso in riferimento all’art. 27 del Codice Deontologico Forense nella sua precedente formulazione.

Pertanto, nel caso di specie, occorre considerare se l’avvocato, che ha spedito l’invito alla sua controparte e non solo all’altro legale, avesse un interesse tale da giustificare questo suo comportamento.

Il procedimento previsto dagli artt. 2 e segg. del D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014 n. 162, comunemente denominato di negoziazione assistita, prevede espressamente questa necessità.

Infatti, tra le tante disposizioni, si segnala, in primo luogo, l’art. 3, 1 comma, del D.L. 132/2014 che afferma come chi intenda esercitare in giudizio un’azione debba invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Ci si riferisce in particolare a quelle situazioni in cui il procedimento sia posto come condizione di procedibilità, ma ciò non toglie che possa essere utilizzato anche per comporre altre controversie. In secondo luogo, si rimanda all’art. 4, 1 comma, del D.L. 132/2014 che prevede particolari conseguenze per la mancata risposta all’invito formulato alla parte; conseguenze che riguarderanno la parte stessa nel successivo ed eventuale giudizio (artt. 96 e 642 c.p.c.) e quindi presuppongono che l’invito sia necessariamente ricevuto da questa.

E’ allora evidente che nel caso in esame sussista un interesse dell’avvocato ad attivare il procedimento finalizzato alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita e che tale attivazione si possa fare solo con l’invio diretto alla sua controparte dell’invito. Non ha poi alcuna importanza che l’avvocato, nel caso specifico, sia anche la parte richiedente la convenzione di negoziazione.

Resta però l’obbligo dell’avvocato che invita la sua controparte alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita di inviare per conoscenza la copia della missiva che sa assistere la stessa controparte, diversamente commetterebbe un illecito deontologico.