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parere

Avvocato. Ipotesi in cui il deposito di corrispondenza riservata-personale, avente per oggetto la conclusione e l’attuazione di un accordo non configura un illecito deontologico.

E’ stato chiesto se un avvocato possa produrre in un giudizio la corrispondenza intercorsa con un collega nella quale viene dato atto che un assegno bancario, risultato poi insoluto e in forza del quale è stato quindi intimato il precetto e promossa la procedura esecutiva nei confronti del firmatario, era stato rilasciato da un terzo, in sostituzione del deposito cauzionale, a garanzia delle obbligazioni di una società parte conduttrice in un rapporto di locazione, al fine di costituirsi nel procedimento di opposizione al suindicato precetto promosso dal firmatario dell’assegno, il quale ha eccepito di avere sottoscritto l’assegno in questione non in proprio, quale terzo, bensì quale legale rappresentante della Società conduttrice intestataria del conto corrente sul quale era stato tratto l’assegno, circostanza questa peraltro non rilevabile dall’assegno stesso dove nella firma del traente non vi era la spendita del nome della Società.
Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che l’articolo l’art. 28 del Codice Deontologico dispone che non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi, con la precisazione che, in deroga a tale divieto, è producibile (solo ed esclusivamente) (i) la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione, e (ii) la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
La fattispecie in esame, se pur resa peculiare dall’oggetto dell’accordo e dalle implicazioni di natura giuridica concernenti il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia, secondo quanto esposto nella richiesta di parere riguarda la conclusione di un accordo tra le parti finalizzato a sostituire l’obbligazione della società conduttrice di costituire un deposito cauzionale con quella del rilascio di un assegno da parte di un terzo, nella quale era essenziale che l’assegno stesso fosse appunto rilasciato da un terzo e non dalla società conduttrice stessa.
Indipendentemente, quindi, da ogni valutazione circa la validità, o meno di un simile accordo, rimante il fatto che la corrispondenza riservata e personale scambiata tra i colleghi, di cui si discute, ha avuto per oggetto il raggiungimento e, comunque, l’attuazione di detto accordo.
Inoltre l’esigenza di produrre detta corrispondenza deriva dalla circostanza che solo a seguito della sua consultazione è possibile individuare i termini dell’accordo intercorso e, in particolare, una delle condizioni essenziali dell’accordo stesso, ovverosia il fatto che l’assegno dovesse essere rilasciato necessariamente da un terzo, il che, nella valutazione del Giudice, può avere influenza anche per stabilire la valenza cartolare dell’obbligazione riconnessa al rilascio del titolo, tanto più che nell’assegno bancario non compariva la spendita del nome della Società che è poi risultata intestataria del conto corrente sul quale l’assegno era stato tratto.
Si può, quindi, ritenere che nella fattispecie in esame sussista l’esimente concernente la producibilità della corrispondenza con la quale sia stato perfezionato e/o attuato un accordo, senza che possa avere alcuna rilevanza in contrario il fatto che detto accordo, a causa del suo oggetto, possa essere ritenuto invalido, trattandosi, comunque, di una valutazione postuma che può essere operata solo dal Giudice e che non può, quindi, precludere l’applicazione dell’eccezione al divieto di produzione della corrispondenza riservata-personale previsto dal canone I dell’art. 28 del Codice Deontologico.
Pertanto il Consiglio, alla luce di quanto esposto nella richiesta di parere e relativamente ai termini con i quali la questione è stata sottoposta all’esame del Consiglio stesso, ritiene che, nella fattispecie in esame, la produzione in giudizio, ai fini suindicati, della corrispondenza definita riservata-personale, avente per oggetto la conclusione e l’attuazione dell’accordo sopra menzionato, non configuri un illecito deontologico.