Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato: l’avvocato deve restituire al cliente tutta la documentazione del fascicolo di primo grado, fatta eccezione la corrispondenza riservata fra colleghi; non rileva la circostanza che il fascicolo di parte sia telematico e che il nuovo difensore possa chiederne la visibilità.

È stato chiesto parere riguardo al dovere dell’avvocato di restituzione del fascicolo di parte informatico alla cliente tenuto conto della possibilità per il nuovo difensore di acquisirlo con apposita richiesta di visibilità.

1. Il quesito attiene al dovere restituzione di documenti alla parte assistita.

2. Il codice deontologico forense (“c.d.f.”) prevede all’art. 33 che:

1. L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.

2. L’avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.

3. L’avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della censura.”

 

3. Nella narrazione dei fatti viene precisato che il cliente ha richiesto copia del fascicolo di primo grado.

Opera dunque l’art. 33, comma 1, che individua, quale unica eccezione al dovere di consegna della documentazione, la corrispondenza riservata fra colleghi nei casi contemplati dall’art. 48 c.d.f. Il quesito però non riguarda la consegna di tale tipo di documentazione.

Il fatto che il fascicolo di parte sia telematico non incide sulla portata precettiva dell’articolo 33 cit., così come non incide la possibilità che il nuovo legale del cliente possa chiederne la visibilità, ipotesi, fra l’altro, da escludersi nel caso in esame ove si fa espressa menzione dell’indisponibilità in tal senso del nuovo “potenziale” difensore.

Del pari irrilevante è il fatto che non sia stata ancora formalizzata la rinuncia al mandato o intervenuta una revoca dello stesso, in quanto l’articolo 33 non subordina l’obbligo di restituzione alla previa interruzione del rapporto professionale.

4. Conclusioni

Per i motivi sopra esposti, si ritiene di poter dare una risposta positiva alla richiesta circa il dovere di consegnare al cliente tutta la documentazione del fascicolo di primo grado, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del c.d.f..

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.