1. Quesito
E’ stato richiesto al Consiglio dell’Ordine se l’amministratore di sostegno che sia anche avvocato possa assumere, in caso di necessità, la difesa del soggetto amministrato o se invece si debbano ravvisare incompatibilità tra le due funzioni.
2. Norme rilevanti e giurisprudenza
Stabilisce l’art. 86 cpc che “la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore”.
Nell’interpretare l’art. 86 cpc la Corte di Cassazione ha stabilito che “nel caso in cui l’incarico di amministratore di sostegno sia conferito ad un avvocato, il giudice tutelare può autorizzarlo a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., senza necessità che egli debba rilasciare procura alle liti ad altro difensore. Infatti, la rappresentanza sostanziale conferita all’amministratore di sostegno con il decreto del giudice tutelare gli attribuisce, ex art. 75, comma 2 c.p.c., anche il relativo potere processuale, in quanto funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato attribuito il potere rappresentativo.” (Cass. 6 marzo 2019, n. 6518; nello stesso senso Cass. 5 marzo 2021, n. 5197; Cass. ord. 3 gennaio 2019, n. 9).
Si deve pertanto ritenere che l’avvocato iscritto all’albo degli avvocati e nominato amministratore di sostegno possa assumere in giudizio la difesa del soggetto amministrato.
Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:
– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;
– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;
– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.