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parere

Avvocato: la gestione di un Bed & Breakfast in Toscana è compatibile con l’esercizio della professione forense se esercitata nei limiti delle disposizioni regionali vigenti in materia

E’ stato richiesto a questo Consiglio di esprimere un parere circa la compatibilità con l’esercizio della professione forense, dell’attività di gestione di un Bed & Breakfast in Toscana.

L’art. 6 del Codice deontologico forense pone tra i doveri dell’avvocato quello di “evitare incompatibilità”.

L’art. 18 della L. 247/2012 disciplina le ipotesi di incompatibilità della professione di avvocato disponendo, tra l’altro, che essa è incompatibile “con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente” (comma 1, lett. a); “con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui” (comma 1, lett. b); “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari” (comma 1, lett. c).

Il punto 6 del Preambolo della L.R. Toscana n. 86/2016 stabilisce che “Al fine di ampliare e di qualificare l’offerta di ospitalità da parte delle strutture recettive extra-alberghiere con le caratteristiche della  civile abitazione, viene prevista un’espressa regolamentazione per i “Bed and Breakfast”.

L’art. 56 della L.R. Toscana n. 86/2016 prevede: “1 Sono esercizi di Bed & Breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione. 2. I bed and breakfast possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale. 3. L’attività di Bed and Breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio. 3 L’attività di Bed and Breakfast svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di Bed and Breakfast nell’ambito del medesimo edificio”.

La L.R. Toscana n. 58/2017, ad integrazione della suddetta disposizione, prevede che “1. Al comma 3 dell’art.56 della Legge regionale 20 dicembre 2016 n.86 dopo le parole “in forma imprenditoriale” sono inserite le seguenti: “può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati ”.Si deve osservare che la gestione del “Bed  and Breakfast” comporta anche nella sua gestione definita “non imprenditoriale” oltre alla fornitura dell’alloggio, quella di “servizi minimi “ e della “prima colazione”, ma tale attività viene definita “non imprenditoriale” quando la stessa viene esercitata “esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza ed il domicilio”.

Si ritiene dunque che la gestione dell’attività di “Bed and Breakfast” sia compatibile con la professione di avvocato ex art 18, comma 1, lett. a) e lett. b) L. 247/2012 solo se esercitata ai sensi e nelle forme previste dalla Legge Regionale Toscana n. 86/2016 come modificata dalla LRT 8/17 e dunque solo se svolta nelle forme e modalità indicate nell’art. 56 punto 4.

Si informa che ai sensi dell’art. 50 L. n. 247/2012 il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense e che dunque non rientra più tra le prerogative del Consiglio dell’Ordine. Ne consegue che il presente parere viene rilasciato in termini generali senza che possa assumere alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante nell’ambito di eventuali procedimenti disciplinari.