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Lapo Mariani

parere

Avvocato. La mancata titolarità di un proprio indirizzo di posta elettronica e/o mancata comunicazione all’Ordine di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata potrebbe costituire, anche in difetto di una specifica disposizione del Codice Deontologico, un illecito disciplinare.

E’ stato richiesto se la mancata titolarità di un proprio indirizzo di posta elettronica a far data dal 28 Novembre 2009 e/o la mancata comunicazione all’Ordine di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata sempre a far data dal 28 Novembre 2009, in violazione di quanto disposto dall’art. 16, comma n. 7, del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 Gennaio 2009, n. 2, possa costituire per un avvocato un illecito deontologico.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che allo stato attuale non esiste nel Codice Deontologico Forense una specifica disposizione che stabilisca che l’inosservanza degli obblighi prescritti dall’art. 16, comma n. 7, del D.L. n. 185/2009, convertito in Legge n. 2/2009, costituisca un illecito deontologico, dato che l’art. 15 di detto Codice Deontologico, rubricato sotto il titolo “Dovere di adempimento previdenziale e fiscale”, pur prevedendo (anche) che l’avvocato debba provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi, stante il suddetto suo titolo, parrebbe riferirsi (solo) agli obblighi di natura previdenziale e fiscale, nonché, comunque, a quelli di natura economica verso gli organi forensi (per esempio pagamento delle tasse di iscrizione).
Peraltro, la norma in questione, essendo inserita in un provvedimento legislativo denominato “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, nonché, in particolare, in un articolo di detto provvedimento legislativo rubricato sotto il titolo “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese”, risponde a fondamentali esigenze di trasparenza e di semplificazione, oggi ritenute essenziali nell’interesse dei cittadini e delle imprese.
D’altronde dette esigenze di trasparenza e di semplificazione sono dirette ad agevolare anche i rapporti tra i colleghi, oltre che i rapporti tra gli avvocati e l’Ordine di appartenenza;
tra l’altro all’obbligo posto a carico degli avvocati di comunicare i loro indirizzi di posta elettronica certificata è correlato l’obbligo del Consiglio dell’Ordine di pubblicare un elenco riservato contenente tali dati, ragione per cui l’inosservanza di un avvocato al suo obbligo di comunicazione impedisce anche al Consiglio dell’Ordine di dare completa attuazione al suddetto obbligo a carico di quest’ultimo.
Conseguentemente la mancata osservanza degli obblighi stabiliti dal succitato articolo 16, comma n. 7, del Dec. Leg.vo n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, potrebbe costituire, anche in difetto di una specifica disposizione del Codice Deontologico, un illecito disciplinare sotto il profilo della violazione del principio generale di lealtà e correttezza di cui all’art. 5 del Codice Deontologico stesso e/o sotto il profilo della violazione del dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali del medesimo di cui all’art. 24 del Codice Deontologico, oltre al fatto che può ritenersi illecito deontologico qualsiasi inosservanza di norme di legge che contengano disposizioni specifiche a carico degli avvocati relative all’esercizio della loro attività professionale.
Si segnala, comunque, che il Consiglio dell’Ordine è in procinto di attivare un servizio per consentire agli iscritti di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.