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Lapo Mariani

parere

Avvocato. Molteplicità di incarichi in relazione alle redazione di più schede testamentarie succedutesi negli anni ed unicità del mandato in relazione all’ultima scheda testamentaria ed all’incarico di custodirla, nonché di procedere, al momento del decesso del testatore, alla sua pubblicazione.

E' stato chiesto se gli incarichi ad un avvocato, succedutisi nel tempo e concretizzatisi nella richiesta di predisporre una prima scheda testamentaria nell'anno 1994, una nuova scheda testamentaria, a modifica della prima, nell'anno 1997 e una terza scheda testamentaria nell'anno 2000, che prevedeva la nomina dell'avvocato stesso quale esecutore testamentario, nonché l'incarico all'avvocato medesimo di custodire il testamento olografo redatto nell'anno 2000 e di procedere alla sua pubblicazione dopo il decesso del testatore devono considerarsi un'attività unitaria, conferita in esecuzione di un unico mandato e con carattere di continuità di tempo, ovvero costituiscono tre diversi mandati diretti alla redazione di altrettante schede testamentarie, un contratto di deposito e un ulteriore diverso mandato quanto alla funzione di esecutore testamentario.
Il Consiglio dell'Ordine ha precisato che relativamente ai tre incarichi succedutisi nel tempo e aventi per oggetto la predisposizione delle tre diverse schede testamentarie, salvo che non vi siano stati accordi particolari, in linea generale non può dubitarsi che si sia trattato di tre incarichi distinti, in quanto ciascuna scheda testamentaria costituisce per sua essenza un atto unico, che, nel momento della sua predisposizione, non avrebbe dovuto, di per sé, prevedere, relativamente alla redazione di disposizioni di ultima volontà, ulteriori prestazioni, visto che proprio la natura dell'atto determina che lo stesso, pur potendo ovviamente in epoca posteriore essere modificato e/o del tutto revocato, nel momento in cui viene redatto e sottoscritto, si configura come un unicum, destinato a regolare la successione del testatore, senza poter ipotizzare, in tale dato momento, la volontà del testatore medesimo di procedere ad eventuali integrazioni, che, stante il fatto che il testamento rappresenta le "ultime volontà" del de cuius è naturale ritenere che il testamento medesimo contenga tutte le sue disposizioni di "ultime volontà".
Anche i considerevoli lassi di tempo trascorsi tra la predisposizione della tre distinte schede testamentarie è sintomatico circa l'autonomia dei rispettivi incarichi.
Relativamente, invece, alla predisposizione della terza e ultima scheda testamentaria e all'incarico di custodirla, nonché di procedere, al momento del decesso del testatore, alla sua pubblicazione, poiché la custodia e la pubblicazione del testamento si configurano come attività connesse a quella di predisposizione della scheda testamentaria, si può ritenere di essere in presenza di un unico mandato, anche se lo stesso, se non si è concretizzato in ulteriori prestazioni (inventario, assistenza per la predisposizione della denuncia di successione, etc,) non sembra avere il carattere della continuità, quanto meno ai fini dell'applicazione della voce n. 4 della tariffa stragiudiziale forense.
Anche l'incarico di esecutore testamentario potrebbe ritenersi connesso con le attività indicate nel paragrafo immediatamente precedente e parte, quindi, di un unico mandato, sempre che, peraltro, il testatore abbia espressamente previsto la corresponsione di un compenso per l'esecutore testamentario medesimo, configurando, quindi, il relativo rapporto come un incarico professionale, dato che, a norma dell'art. 711 Cod. Civ. l'incarico di esecutore testamentario, in difetto di diversa disposizione del de cuius, deve considerarsi gratuito ed è assimilabile ad un ufficio di natura onoraria, tant'è vero che l'esecutore testamentario nominato può rinunciare a tale ufficio anche senza giusta causa (artt.700 e 702 Cod. Civ.), diversamente da quanto consentito a un professionista ai sensi dell'art.2237, secondo comma Cod. Civ.