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parere

Avvocato nominato Amministratore di sostegno. Possibilità per detto avvocato di stare in giudizio per la persona che rappresenta e/o assiste senza il ministero di altro difensore.

E’ stato chiesto se è consentito, sotto il profilo deontologico, ad un avvocato, nominato amministratore di sostegno, di nominare, previa espressa e preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare, per le cause che riguardano la relativa procedura un proprio collega di studio, associato all’avvocato che svolge la funzione di amministratore di sostegno.
Il Consiglio dell’Ordine, si è espresso affermando che le disposizioni normative del Codice Deontologico che vietano l’assunzione di incarichi da parte di un associato allo studio o, comunque, da parte di un collega di studio sono dettate in materia di conflitto di interessi (per tutelare la parte assistitita) nonché in materia di arbitrato (per garantire l’imparzialità e l’indipendenza dell’arbitro) e rispondono all’evidente motivazione di evitare che i relativi obblighi siano in qualche misura aggirati mediante l’utilizzo di un prestanome e che, comunque, i particolari rapporti esistenti con l’associato e/o con il collega di studio pregiudichino, di fatto, l’interesse tutelato dalle disposizioni normative stesse.
In buona sostanza si tratta di casi nei quali in primis il divieto di assunzione dell’incarico è rivolto all’avvocato che svolge la funzione in questione e tale divieto, per le motivazioni suesposte, è poi esteso agli associati e/o ai colleghi di studio.
Il caso dell’amministratore di sostegno è diverso, in quanto non sussistono le suindicate motivazioni, visto che il difensore deve tutelare proprio le ragioni fatte valere dall’amministratore di sostegno stesso, che si presume agisca nell’interesse del soggetto da lui tutelato e al quale, del resto, qualora egli rivesta la qualifica di avvocato, potrebbe e dovrebbe applicarsi il disposto dell’art. 86 C.p.c., che consente alla persona che rappresenta e/o assiste la parte di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore se ha la qualità necessaria per esercitare detto ufficio di difensore.
Si deve, quindi, ritenere che non costituisca illecito deontologico se un avvocato, che eserciti la funzione di amministratore di sostegno, nei giudizi in cui è parte in tale sua veste, previa espressa autorizzazione del Giudice Tutelare, sia difeso da un associato e/o da un collega di studio.