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parere

Avvocato. Obbligo del dominus di corrispondere il compenso al domiciliatario, nell’ipotesi di inadempimento da parte del cliente.

È stato richiesto al Consiglio un parere in merito alla questione se, in assenza di corresponsione, da parte di un cliente, del compenso dovuto ad un collega domiciliatario in una causa iniziata e poi transatta, debba essere lo stesso dominus a pagare detto compenso. Inoltre, viene richiesto se tale compenso, oggetto di correzione in minus da parte del domiciliatario, possa essere limitato a tale minor cifra.

La norma deontologica di riferimento è l’art. 43, I comma, del  Codice Deontologico Forense che recita “l’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.” Pertanto, in base a suddetto disposto, non vi è dubbio che sia  carico del dominus il compenso dovuto al domiciliatario, stante l’inadempimento del cliente. Infine, si osserva come, nel caso in esame, il compenso dovuto, in assenza di una riserva espressa, appaia quello dell’importo minore comunicato dalla stessa domiciliata ria.