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parere

Avvocato. Obbligo del soccombente di pagare le spese e le funzioni successive alla sentenza. Sussistenza anche in caso di pagamento dell’importo liquidato in sentenza anteriore alla richiesta

E’ stato chiesto se il soccombente che paghi l’importo liquidato in sentenza prima della richiesta formulata dalla parte vittoriosa sia tenuto a rimborsare a quest’ultima le ulteriori funzioni e spese.
Il Consiglio ha dato risposta affermativa, atteso che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, le spese che il soccombente è tenuto a rimborsare sono “vuoi le spese espressamente liquidate in sentenza vuoi le spese successive e necessarie per la realizzazione della volontà in essa espressa (Cass., 21 febbraio 2001, n. 2500)”.