E’ stato chiesto se sia consentito all’avvocato, che abbia formulato in via stragiudiziale le pretese del cliente verso istituti di credito, di rifiutarsi di fornire la prova del mandato conferitogli.
Il Consiglio ha ritenuto che l’avvocato, nel momento in cui si rivolge ad un terzo nell’interesse del proprio cliente, assume la veste di rappresentante di quest’ultimo, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1393 cod. civ., è tenuto a fornire all’interlocutore che lo chieda la giustificazione del potere di rappresentanza.
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