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parere

Avvocato. Patrocinio a spese dello stato. La liquidazione del compenso può essere effettuata pure qualora il provvedimento di ammissione al patrocinio in relazione ad una fase e/o a un grado del giudizio sia intervenuto dopo la definizione di detta fase e/o di detto grado.

E’ stato chiesto se ex art. 83 D.P.R. n. 115 del 30.05.2002 la persona che maturi i requisiti di reddito nello stesso anno in cui si è svolta e conclusa una fase del giudizio possa venire ammessa successivamente al beneficio a spese dello Stato per tale fase (chiusa) del giudizio.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando che occorre preliminarmente esaminare due distinte questioni, la prima diretta all’individuazione al periodo temporale a cui fare riferimento per determinare la sussistenza del requisito reddituale, ovverosia la titolarità da parte dell’istante di un reddito con non oltrepassi la soglia massima prescritto dalla normativa vigente, e l’altra diretta a stabilire se l’ammissione può essere chiesta e conseguita anche dopo la chiusura della fase giudiziale oggetto dell’istanza di ammissione.
Per procedere all’individuazione del periodo temporale di riferimento il testo letterale dell’art. 76 del succitato D.P.R. n. 115/2002 richiama espressamente il reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi (presentata), dal che, potendo riguardare detta dichiarazione solo l’anno precedente, si dovrebbe evincere che non sarebbe consentito di basarsi, invece, sul reddito dell’anno in corso al momento dell’instaurazione della lite.
Peraltro, ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. n. 115/2002 per i processo penale e dell’art. 136 dello stesso D.P.R. per il processo civile, la variazione (in aumento) del reddito oltre la soglia massima prevista dalla legge per l’ammissione al beneficio è motivo di revoca del provvedimento di ammissione.
La Suprema Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, con sentenza 16 Novembre 2005, n. 8103 ha rilevato che dalla suindicata disciplina si ricava la rilevanza, per la conservazione del beneficio, delle variazioni dei limiti di reddito anche se intervenute dopo la presentazione della dichiarazione de redditi e che sarebbe, dunque, illogico escludere la rilevanza se la variazione, invece che escludere il beneficio, valga invece a far rientrare l’istante nei limiti richiesti per l’ammissione al medesimo, fermo restando che, a fronte di una dichiarazione dei redditi che indichi un livello di reddito superiore a quello previsto (dichiarazione che costituisce una sorta di confessione stragiudiziale), incombe sul richiedente fornire la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto.
La Suprema Corte, con detta sentenza, ha anche sottolineato che una soluzione nel senso di ritenere rilevanti le variazioni in aumento per la revoca del beneficio e irrilevanti le variazioni in diminuzione per l’ammissione al beneficio potrebbe comportare l’incostituzionalità della normativa in questione, tanto più che la disciplina del patrocino a spese dello Stato costituisce applicazione di un preciso obbligo costituzionale (art. 24, comma 3, Costituzione), oltre che adempimento dell’art. 6, comma 3, lett. e, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Occorre, altresì, considerare che gli articoli 114 e 136 del D.P.R. n. 115/2002 prevedono che nel caso di variazione del reddito la revoca del beneficio non abbia efficacia retroattiva, bensì abbia efficacia dal momento della variazione, il che implica che è concepibile che, nella stessa fase o grado di giudizio, si verifichi una separazione tra un segmento di attività professionale per il quale è applicabile il beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed un segmento per il quale non è applicabile, ma ciò dovrebbe poter valere, allora, anche in senso contrario.
D’altronde sempre la Suprema Corte, se pur con riferimento a un caso diverso, ovverosia al caso in cui una parte di attività professionale sia stata prestata da un difensore diverso da quello a spese dello Stato e un’altra parte, intervenuta l’ammissione, sia stata prestata dal difensore a spese dello Stato, ha ritenuto che sia possibile “spezzare” la condanna al rimborso delle spese, disponendo che, in tal caso, debba essere disposta la condanna alla spese per metà in favore della parte (poi ammessa al beneficio) per pagare il suo primo difensore e per metà in favore dello Stato (Sent. Cass. Civ., Sez. I, 21 Gennaio 2005, n. 1345).
Ne consegue che è ragionevole ritenere che, se anche dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata risulti un reddito superiore alla soglia massima prevista per legge per l’ammissione al beneficio, ma successivamente tale reddito abbia subito una riduzione, per cui al momento della presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio stesso il reddito medesimo, pur se ancora non canonizzato in una formale dichiarazione dei redditi, risulti inferiore a detta soglia, l’ammissione possa essere concessa.
Passando ad esaminare la seconda questione si osserva che l’art. 78 del D.P.R. n. 115/2002 dispone che l’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’art. 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo, dal che discende che non vi è alcuna barriera preclusiva alla richiesta (per esempio udienza di conclusioni e/o scadenza dei termini ex art. 190 C.p.c.);
Tuttavia una volta riconosciuta la possibilità di un’ammissione da parte del Consiglio dell’Ordine anche a processo ormai quasi concluso (o addirittura del tutto concluso), occorre stabilire se gli effetti dell’ammissione si producano anche per le attività processuali svolte anteriormente;
A tale riguardo la giurisprudenza di merito (Tribunale di Napoli, 11 Marzo 2004), ancora prima che venisse modificato il testo dell’articolo 83 del D.P.R. n. 115/2002, aveva dato una risposta affermativa sulla base di una lettura combinata degli articoli 82 e 83 del D.P.R. n. 115/2002 (nel testo allora in vigore), sottolineando, in particolare, come il fatto che il compenso dell’Ausiliario del Giudice e/o del Consulente Tecnico di Parte potesse e dovesse, a norma del citato art. 83, essere liquidato anche per le fasi e/o i gradi anteriori del processo se il provvedimento di ammissione era intervenuto dopo la loro definizione, consentiva di ritenere che, pur se l’art. 82, relativo al compenso del difensore, non prevedeva una disposizione analoga, non potendo opinarsi che il legislatore abbia voluto operare una distinzione tra le due categorie di potenziali beneficiari delle provvidenze assicurate dalla normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato, anche per il riconoscimento del compenso del difensore doveva valere la regola che l’ammissione al patrocinio potesse avvenire dopo la definizione della fase del processo a cui il compenso stesso si riferisse;
Detto orientamento espresso dal Tribunale di Napoli risulta ulteriormente avvalorato a seguito della modifica del succitato articolo 83 del D.P.R. n. 115/2002, avvenuta ad opera dell’art. 3 della Legge 24 Febbraio 2005 n. 25, secondo cui, adesso, anche il difensore viene espressamente indicato tra i soggetti a favore dei quali la liquidazione del compenso può essere effettuata pure qualora il provvedimento di ammissione al patrocinio in relazione ad una fase e/o a un grado del giudizio sia intervenuto dopo la definizione di detta fase e/o di detto grado;
La soluzione sopra prospettata, chiaramente diretta a favorire l’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, può essere condivisa, fermo restando che, anche se si aderisce a tale impostazione, occorre, peraltro, che l’istante abbia maturato il requisito concernente il reddito quando la fase o il grado del processo cui si riferisce il compenso è ancora in corso e il compenso stesso dovrà essere rapportato al periodo nel quale detto requisito era divenuto sussistente, potendo riguardare solo e unicamente tale periodo e non anche il periodo in cui il reddito superava la soglia massima prevista dalla legge.