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parere

Avvocato. Possibilità di assumere la difesa di una Società di capitali convenuta in giudizio da un ex amministratore, il quale aveva in precedenza dato mandato in nome e per conto della società al medesimo avvocato e aveva altresì richiesto alcuni pareri per questioni personali.

E’ stato chiesto se un avvocato sia legittimato, o meno, ad assumere la difesa di una Società di capitali (già assistita da molti anni) convenuta in giudizio da un ex amministratore il quale, in precedenza, aveva in più occasioni dato mandato all’avvocato medesimo in nome e per conto della società stessa e aveva richiesto alcuni pareri su vicende personali estranee alle questioni sociali.
Il Consiglio dell’Ordine ha stabilito che l’art 37 del Codice Deontologico dispone che l’avvocato deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito, con la precisazione che il conflitto di interessi sussiste quando l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito.
E’ noto, peraltro, che una Società di capitali è un soggetto dotato di personalità giuridica, distinto dalle persone dei soci e degli amministratori, per cui nel caso di controversia tra la Società stessa e un ex-amministratore della medesima un eventuale conflitto di interessi potrebbe sussistere esclusivamente qualora l’avvocato della Società abbia prestato in precedenza la propria opera professionale a favore dell’ex-amministratore per vicende connesse o, comunque, attinenti alla controversia tra la Società e l’ex-amministratore.
L’art. 51 del Codice Deontologico, nel testo attuale, dispone, altresì, che l’assunzione di un incarico contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza, con la precisazione che in ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.
Ne consegue che, purché sia decorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale personale con l’ex-amministratore nonché a condizione che la controversia tra la Società e l’ex-amministratore sia del tutto estranea alle questioni riguardo alle quali l’avvocato abbia in precedenza assistito l’ex-amministratore e che l’avvocato stesso non possa in alcun modo utilizzare in relazione alla controversia medesima informazioni o notizie acquisite in forza e/o nell’ambito del cessato rapporto professionale personale intercorso tra lui e l’ex-amministratore, non costituisce illecito deontologico per il suddetto avvocato assistere la Società nella controversia con l’ex-amministratore, salva, ovviamente, ogni valutazione di opportunità che, peraltro, esula dall’esame della questione sotto il profilo disciplinare.