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parere

Avvocato. Possibilità di fornire ad una società di servizi un’attività di consulenza legale, ma divieto di presentarsi direttamente nei confronti dei terzi come “parte” di detta società.

E’ stato richiesto se un avvocato, nell’ambito dei servizi svolti da una società specializzata nella consulenza economica, finanziaria e legale, può fornire attività di assistenza legale in modo da garantire un’attività di consulenza di tipo strutturale in favore di tutti i clienti che si rivolgono alla società, la quale utilizzerebbe il nome dell’avvocato riportandolo nella propria carta intestata, nel suo sito web e in ogni altro strumento dalla stessa impiegati così da far ritenere agli utenti che a tale società si rivolgono che l’attività è resa direttamente dall’avvocato quale parte della società, che provvederebbe poi a retribuire essa stessa l’avvocato trattandosi di un’attività di consulenza che l’avvocato svolgerebbe in favore della medesima e non dei singoli utenti (verso i quali la consulenza risulterebbe prestata dalla società).
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che l’art. 16 del Codice Deontologico Forense stabilisce il divieto per un avvocato di porre in essere attività commerciale e questo divieto preclude anche che l’avvocato possa presentarsi e operare nei confronti dei terzi come soggetto integrato in una società che svolge attività di natura latu sensu commerciale, quale sarebbe, appunto, quella diretta a fornire, in forma imprenditoriale, servizi ai clienti della società a fronte del pagamento di un corrispettivo.
A tale riguardo si osserva che la Suprema Corte con sentenza 5 Gennaio 2007 n. 5 delle Sezioni Unite Civili ha affermato che, al fine di valutare la sussistenza o meno di un’attività incompatibile con la professione di avvocato una società il cui scopo è quello della “prestazione di servizi” deve, comunque, ritenersi, ai sensi dell’art. 2195 Cod. Civ., esercente un’attività di natura commerciale.
L’art. 17 del Codice Deontologico dispone, inoltre, che un avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, ragione per cui il suo nominativo e la sua qualifica non può essere inserito in un sito web di terzi.
Ne consegue che un avvocato può certamente fornire ad una società di servizi un’attività di consulenza legale, in forza di un rapporto professionale intercorrente tra l’avvocato e detta società, al fine di consentire alla società stessa di effettuare attività di consulenza legale stragiudiziale a favore dei clienti della medesima (trattandosi, tra l’altro, di un’attività liberamente esercitatile, in relazione alla quale non sussiste alcuna riserva a favore degli iscritto nell’Albo degli Avvocati), ma non può, invece, presentarsi direttamente nei confronti dei terzi come “parte” di tale società, né può consentire che il suo nome sia inserito nel sito web e/o sulla carta intestata della società stessa.