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parere

Avvocato. Richiesta formulata in giudizio al Magistrato per attivare il controllo deontologico ex art. 88 c.p.c. Correttezza.

E’ stato richiesto parere circa la correttezza, o meno, della richiesta formulata in giudizio dalla Sua controparte al Magistrato di attivare il controllo deontologico ex art. 88 C.p.c. piuttosto che investire direttamente il Consiglio della valutazione dei comportamenti ritenuti.
Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che il fatto che l’art. 88 C.p.c. preveda che il Giudice, in caso di mancanza dei difensori in ordine al dovere di lealtà e probità debba “riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi” e debba, quindi, esercitare detto potere d’ufficio, non esclude che una delle parti possa segnalare al Giudice una “mancanza” dell’avversario che ritiene possa comportare l’applicazione della disposizione succitata, al fine di sollecitare l’esercizio del suindicato potere, in quanto è comunque demandato al Giudice di valutare se ne ricorrono, o meno, i presupposti e , in ogni caso, non si può ritenere che sia precluso ad una parte di compiere un atto diretto ad attivare un potere che il Giudice può è deve esercitare d’ufficio
Ciò non toglie che è ovvio che sarebbe preferibile, anche per una chiara assunzione di responsabilità dinanzi al Consiglio dell’Ordine in ordine ai rilievi che vengono formulati, che un Avvocato, se ha contestazioni da svolgere circa l’operato del Collega, rappresenti direttamente la questione al Consiglio dell’Ordine senza l’intermediazione del Giudice, che si rivela assolutamente non necessaria, così come è altrettanto ovvio che la segnalazione della questione al Giudice, appunto perché non necessaria, sia perché l’Avvocato può rivolgersi direttamente al Consiglio dell’Ordine, sia perché il Giudice può e deve attivarsi d’ufficio senza bisogno di alcuna segnalazione, potrebbe avere la finalità e/o l’effetto di mettere in cattiva luce l’Avversario.
Peraltro, rimane il fatto che l’individuazione della reale finalità, caso per caso, della segnalazione al Giudice rimane nel campo delle ipotesi e costituisce un “processo alle intenzioni”, per cui, se anche, come sopra rilevato, è auspicabile che un Avvocato si astenga dall’effettuare un rilievo quale quello in questione, nel momento in cui lo propone, si può formulare solo una valutazione di inopportunità, ma non è possibile configurare s Suo carico un illecito di natura deontologica, rientrando comunque tale suo atto nell’esercizio di un potere latu sensu di difesa e di tutela dei diritti della parte da lui rappresentata, se e in quanto lesa da una mancanza al dovere di lealtà e probità.