E’ stato chiesto se l’avvocato, in ragione del comportamento del cliente, possa in ogni momento rinunciare al mandato.
Il Consiglio ha ricordato ai sensi dell’art. 47 del Codice Deontologico l’avvocato “ha diritto di rinunciare al mandato” e che tale diritto è insindacabile. Il Consiglio ha anche ricordato che, in questo caso, l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato e deve informarla di quanto è necessario per non pregiudicare la difesa.
parere