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Lapo Mariani

parere

Avvocato. Segreto professionale e informazione chiesta dalla Polizia Giudiziaria.

E' stato chiesto un parere sul se le informazioni richieste dalla P.G. al collega siano coperte dal segreto professionale previsto dall’art. 200 C.P.P., trattandosi di fatti che esulano da quanto eventualmente il difensore può venire a conoscenza nell’ambito del proprio ministero, ma delle modalità relative al pagamento dell’assistenza professionale.
Lo stesso dicasi per quanto concerne l’art. 9 del Codice Deontologico che disciplina il dovere di segretezza e riservatezza.
Anche in relazione a questa norma il dovere dell’Avvocato di mantenere il segreto riguarda esclusivamente l’attività prestata e le informazioni che siano state a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
E’ evidente che le modalità di pagamento dell’attività professionale svolta dall’Avvocato esulano dall’attività coperta da segreto.