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Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Avvocato. Segreto professionale e testimonianza in un processo penale su indicazione della cliente assistita in sede civile. Obbligo di rinuncia al mandato. Insussistenza di tale obbligo da parte del Collega di studio.

Sono state poste al Consiglio dell’ordine le seguenti questioni: 1) se un Avvocato può essere sentito come testimone in un processo penale su fatti che coinvolgono quale parte lesa una propria cliente, dei quali è venuto a conoscenza in occasione di un giudizio civile tuttora in corso nel quale assiste detta cliente, che è colei che ha indicato l’Avvocato stesso quale testimone, oppure se sia tenuto al segreto professionale; 2) se l’Avvocato, nel caso che deponga quale teste, debba rispondere anche a tutte le eventuali domande che riguardano il processo civile o possa limitarsi a rispondere solo su determinate circostanze; 3) se l’Avvocato debba rinunciare al mandato nel processo civile; 4) se è corretto che il difensore della stessa cliente nel processo penale sia il collega di studio dell’Avvocato con cui vige il regime di associazione professionale.
Il Consiglio dell’Ordine ha precisato che le disposizioni normative e deontologiche in materia di segreto professionale, che in via generale non consentirebbero all’Avvocato di deporre quale teste su circostanze di cui è venuto a conoscenza nell’espletamento del suo incarico, sono dettate a favore della cliente, la quale può quindi liberare l’Avvocato dal relativo obbligo, ferma restando, ovviamente, anche in tal caso la facoltà per l’Avvocato di astenersi dal deporre riconosciutagli dall’art. 200 del Codice di Procedura Penale.
L’art. 58 del Codice Deontologico dispone che “per quanto possibile, l’Avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti il mandato ricevuto”, ma proprio l’inciso “per quanto possibile” rivela che si tratta di una disposizione di carattere generale alla quale, in determinate situazioni, è ammissibile derogare;
Nel caso di specie è stata la cliente che ha indicato l’Avvocato quale testimone nel processo penale, evidentemente ritenendo tale testimonianza indispensabile per la sua difesa in quel processo, per cui si deve ritenere che ciò abbia automaticamente determinato la liberazione dell’Avvocato dall’obbligo del segreto professionale, anche se è opportuno che tale liberazione sia espressamente ribadita dalla cliente stessa.
Ne consegue che l’Avvocato, una volta formalizzata la liberazione dall’obbligo del segreto professionale da parte della cliente, può decidere se avvalersi della facoltà di astensione di cui all’art. 200 C.p.p. oppure se rendere la sua deposizione.
Qualora l’Avvocato, dopo essere stato liberato dalla cliente dall’obbligo del segreto professionale, decida di non astenersi e proceda, dunque, alla sua deposizione, non potrà peraltro rifiutarsi di rispondere a qualsiasi domanda e non potrà, quindi, limitare le sue risposte solo a determinate circostanze, in quanto, a quel punto, non potrà più opporre il segreto professionale.
Il succitato art. 58 del Codice Deontologico dispone, altresì, che “qualora l’Avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo”, per cui, in caso di deposizione, la rinuncia al mandato da parte dell’Avvocato si configura come un atto dovuto.
Allo stato attuale la giurisprudenza in materia di associazioni professionali è nel senso che le stesse non divengono titolari del rapporto di prestazione di opera, che continua a intercorrere tra il singolo professionista e il cliente, e che la responsabilità nell’esecuzione della prestazione è rigorosamente personale, per cui non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra i professionisti dello stesso studio né per l’adempimento della prestazione, né per l’esecuzione della medesima (cfr. Sent. Cass. Civ., Sez. II, 29 Novembre 2004, n. 22404; Tribunale Milano, Sez. V, 31 Luglio 2006, n. 8569);
Il sopra menzionato art. 58 del Codice Deontologico nulla dice in merito agli associati dello studio, mentre il precedente articolo 55, inserito nello stesso Titolo IV del Codice Deontologico – Rapporti con la Controparte, i Magistrati e i Terzi – espressamente prevede che un Avvocato non possa accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali, e anche l’articolo 37, inserito nel Titolo III – Rapporti con la Parte Assistita estende le disposizioni in materia di conflitto di interessi agli Avvocati che partecipino ad una stessa Società o Associazione professionale o che operino negli stessi locali con l’Avvocato interessato direttamente dal conflitto di interessi;
Peraltro, poiché sia la disposizione prevista dal succitato articolo 55 del Codice Deontologico che quella prevista dal succitato articolo 37 del Codice Deontologico, che prevedono un’equiparazione, in tema di arbitrato e di conflitto di interessi, tra l’Avvocato e un suo socio e/o un suo associato e/o un suo collega di studio, hanno natura eccezionale e sono giustificate dalla particolare funzione giudicante che un arbitro è chiamato a svolgere (funzione che richiede la sussistenza di imprescindibili requisiti di imparzialità e indipendenza nei confronti di tutte le parti) nonché dalla rilevanza e gravità per il cliente della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, si ritiene che il principio enunciato da detto articolo 55 e da detto articolo 37 non possa essere esteso alla disposizione dell’art. 58 relativa alla fattispecie concernente la testimonianza dell’Avvocato, che, se pur dettata dall’esigenza che l’Avvocato esplichi l’ufficio di testimone in modo indipendente e senza essere più legato da un vincolo di mandato con la parte, risulta obiettivamente diversa rispetto alla fattispecie in tema di arbitrato e a quella in tema di conflitto di interessi;
Ne consegue che si ritiene non sussista, allo stato, sotto il profilo deontologico, l’obbligo del collega di studio di rinunciare anch’egli al mandato.