E' stato chiesto quale sia il comportamento da assumere nei confronti dell'atteggiamento di un collega che, rappresentando una compagnia di assicurazione che avanza una richiesta di rivalsa nei confronti di un proprio assicurato, comunica di accettare la proposta di pagamento di importo minore della richiesta iniziale, ma condiziona l'accettazione di tale minore importo da parte della compagnia di assicurazione, al pagamento in suo favore di competenze professionali dell'importo pari al 10% della somma accettata a titolo transattivo e se sia ammissibile, sotto il profilo deontologico, una trattativa diretta con la compagnia di assicurazione.
Il Consiglio dell'Ordine, rende note le seguenti considerazioni di principio e di carattere generale, non ritenendo, allo stato, di esprimere valutazioni al di fuori del contraddittorio disciplinare.
Quanto alla legittimità della richiesta di rimborso di competenze stragiudiziali da parte di chi abbia dovuto o debba sostenerle allo scopo di far valere i propri diritti e quindi prima della proposizione di una lite, si osserva che i principi deontologici (in particolare, articolo 48, canone II) ammettono l'addebito alla controparte di competenze e spese per attività stragiudiziale "purché la richiesta del pagamento sia fatta a favore del proprio assistito". Pertanto non appare legittima, sotto il profilo deontologico, la richiesta di pagamento diretto all'avvocato, rivolta da questi alla controparte, per di più pretesamente giustificata con la necessità di compensare lo svolgimento di prestazioni professionali della stessa natura, che tuttavia non darebbero diritto ad alcun corrispettivo in forza di accordi intercorsi con la compagnia di assicurazioni.
Inoltre la richiesta di pagamento di competenze stragiudiziali dovrà essere accompagnata dall'analitica indicazione delle diverse voci della tariffa, in modo da consentirne il controllo da parte di colui al quale la richiesta di pagamento è rivolta.
Quanto alla possibilità di prendere contatto diretto con la controparte compagnia di assicurazioni, si ricorda che l'articolo 27 canone I del vigente codice deontologico, vieta all'avvocato di mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.