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parere

Avvocato. Sussistenza dell’obbligo di restituzione al cliente della corrispondenza intercorsa tra Colleghi solo se riservata e non concernente proposte transattive.

E’ stato chiesto quale sia il comportamento da tenere, sotto il profilo deontologico in ordine alla restituzione, o meno, personalmente al cliente, alla fine di un incarico, sia per esaurimento dello stesso o per revoca o per rinuncia al mandato, della corrispondenza “non riservata” scambiata durante il procedimento tra colleghi. Il Consiglio dell’Ordine, ha precisato che la corrispondenza scambiata tra colleghi in relazione ad un incarico professionale di per sé non è inclusa nella documentazione che l’Avvocato deve restituire al cliente al termine dell’incarico stesso ai sensi dell’articolo 42 del Codice Deontologico che si riferisce esclusivamente alla documentazione ricevuta dalla parte assistita per l’espletamento del mandato.
In relazione a detta corrispondenza non sussiste, peraltro, il divieto stabilito dall’articolo 28, Canone III, di consegnare al cliente la corrispondenza scambiata tra colleghi riservata o concernente proposte transattive, la cui ratio è da ravvisarsi nell’intento consentire al collega di svolgere la sua funzione senza ritorcere (l’uno all’altro) proposte conciliative, ammissioni o consapevolezza di torti (cfr. Remo Danovi in “Il Codice Deontologico Forense”, Terza Edizione, Giuffré Milano 2006, pag. 467).
Ne consegue che, in applicazione del principio generale che impone all’Avvocato di non pregiudicare i diritti di difesa del suo ex-cliente, all’Avvocato stesso sarà senza dubbio tenuto a consegnare al cliente detta corrispondenza non riservata e non concernente proposte transattive se e nella misura in cui la stessa risulti attinente e funzionale alle esigenze di difesa del cliente medesimo.
Qualora, invece, tale corrispondenza non riservata non abbia alcuna rilevanza, occorrerà valutare se nella corrispondenza stessa l’Avvocato abbia agito in rappresentanza del cliente o esplicitamente quale suo mandatario, nel qual caso, non essendo vincolato al divieto dei cui all’articolo 28, si ritiene che egli possa e debba farne consegna al proprio rappresentato e mandante, ovvero se l’Avvocato abbia scritto al collega avversario a titolo personale, se pur non in via riservata, nel qual caso si ritiene che non sussista l’obbligo di consegna al cliente.