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parere

Avvocato: viola l’art. 24 c.d.f. la condotta dell’avvocato che non garantisca la propria terzietà ed indipendenza, anche se l’esistenza di un conflitto di interessi sia solo apparente o potenziale, nello svolgimento della propria attività professionale, in particolare se in astratto possono essere presunti condizionamenti dovuti a rapporti di tipo personale

È stato richiesto parere riguardo alla insorgenza di un possibile conflitto di interessi per l’avvocato che assiste due clienti, di cui uno è il proprio genitore; i clienti hanno posizioni diverse e non in conflitto, tuttavia, il proprio genitore, commercialista dell’altra cliente, vanta un credito nei confronti di questa e potrebbe agire giudizialmente per il relativo soddisfacimento. L’avvocato non assisterebbe la cliente in un’eventuale giudizio promosso dal genitore e chiede altresì se, ritenuta sussistente una ipotesi di conflitto di interessi, sia sufficiente per eliminare il conflitto rinunciare ad ogni mandato ricevuto dal proprio genitore.

Viene in rilievo l’art. 24 del Codice deontologico forense (c.d.f.), il quale stabilisce che:

“1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.”

 

Tali principi sono stati messi in evidenza dal Consiglio Nazionale Forense nelle proprie sentenze, dove si è sottolineato che l’avvocato deve garantire l’assoluta terzietà, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, nell’espletamento della professione.

Così il C.N.F. nella sentenza n. 182 del 17 dicembre 2018 (vd. anche sentenza del 12 luglio 2016,  n. 186):

“Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico”.

La ratio dell’art. 24 c.d.f. è, per il Consiglio Nazionale forense, quella di “evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. “

In particolare, la sentenza in questione nell’individuare la natura giuridica dell’illecito disciplinare in materia di conflitto di interessi fa riferimento alle categorie del diritto penale, affermando che l’illecito disciplinare “è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato. “(C.N.F. sentenza del 29 luglio 2016, n. 265)

In altre parole, le situazioni personali (quali i rapporti familiari) o gli atteggiamenti del professionista che, anche solo astrattamente, possano implicare un conflitto di interesse, violano il codice deontologico.

E’ pur vero che nella vicenda in esame, così come prospettata dalla Collega, le posizioni dei clienti appaiono totalmente indipendenti tra loro; le circostanze concrete, la natura dei rispettivi incarichi professionali e, in particolare, l’esistenza di stretti rapporti familiari devono tuttavia indurre il professionista ad assumere un atteggiamento prudente e valutare eventuali ragioni di opportunità nell’assumere o mantenere incarichi professionali.

Alla luce di quanto sopra, appare irrilevante, ai fini di escludere l’astratta configurabilità di un conflitto di interessi. L’eventuale rinuncia dei mandati ricevuti dal cliente–padre, visto che uno dei punti centrali della questione pare proprio essere il rapporto di parentela.

 

Viola l’art. 24 c.d.f. la condotta dell’avvocato che non garantisca la propria terzietà ed indipendenza, anche se l’esistenza di un conflitto di interessi sia solo apparente o potenziale, nello svolgimento della propria attività professionale, in particolare se in astratto possono essere presunti condizionamenti dovuti a rapporti di tipo personale.

 

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l’obbligo di precisare che:

– con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.