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parere

Controparte ammessa al patrocinio a spese dello stato e condannata al rimborso delle spese processuali. Legittimità per la parte vittoriosa di richiedere l’adempimento a mezzo notifica dell’atto di precetto.

E’ stato chiesto se è legittimo che la controparte di un soggetto ammesso al patrocinio a spese delle Stato relativamente ad una causa nella quale detto soggetto è risultato soccombente ed è stato condannato nella sentenza che ha definito il giudizio al rimborso delle spese processuali in favore della controparte stessa provveda alla notifica dell’atto di precetto per conseguire tale rimborso da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando che l’istituto del patrocinio a spese dello Stato è finalizzato ad assicurare ai non abbienti l’assistenza legale in giudizio gratuita, al fine consentire loro l’effettivo esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito e, per assolvere a tale funzione, la relativa disciplina, prevede che, per i soggetti, il cui reddito non oltrepassi una determinata soglia, le spese e le competenze professionali per il difensore (del soggetto non abbiente) facciano carico direttamente allo Stato.
Si tratta, peraltro, di un beneficio che riguarda unicamente le spese e le competenze del difensore del soggetto non abbiente, titolare del diritto di essere ammesso al beneficio stesso, e che non comporta, invece, in alcun, modo, l’assunzione da parte dello Stato anche dell’onere del rimborso delle spese processuali spettanti all’altra parte, qualora quest’ultima risulti vittoriosa;
l’art. 91 C.p.c. prevede, infatti, che il Giudice, con la sentenza che definisce il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte (vittoriosa) e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Riguardo al rimborso di dette spese e onorari, spettante all’altra parte se vittoriosa, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non ha alcuna influenza e il relativo onere rimane a carico esclusivo della parte soccombente anche se quest’ultima ha ottenuto tale ammissione, in forza della quale, tuttavia, la stessa non dovrà pagare le spese e competenze del proprio difensore.
Ne consegue che la parte vittoriosa è legittimata a richiedere alla parte soccombente, se del caso, in difetto di adempimento spontaneo al relativo, obbligo, anche a mezzo della notifica di un atto di precetto, il rimborso delle spese liquidate nella sentenza che definisce il giudizio a favore della prima e questo anche se la seconda è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.