Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

parere

Patrocinio a spese dello Stato. Decorrenza degli effetti

E’ stato chiesto se l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato valga anche per le fasi del procedimento anteriori al provvedimento di ammissione.
Il Consiglio ha ricordato che la previgente legge sul patrocinio a spese dello Stato (30 luglio 1990, n. 217) era esplicita nel prevedere che gli effetti dell’ammissione “decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta alla cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi” (art. 4, quinto comma).
L’art. 83 del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo originario, stabiliva che i compensi dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte potessero essere liquidati anche “per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione” (secondo comma, ultimo periodo).
L’art. 3 della legge 24 febbraio 2005, n. 25 ha modificato il primo comma della disposizione, inserendo le parole “al difensore”. Il comma recita ora così: “L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico”.
Ad avviso del Consiglio, l’interpretazione dei due commi, con la citata modifica, impone di ritenere che la previsione del secondo comma, che consente la liquidazione dei compensi “per le fasi o i gradi anteriori del processo”, valga anche per i compensi spettanti al difensore, che ha pertanto titolo per vedersi liquidati compensi e spese relativi a fasi del giudizio anteriori al provvedimento di ammissione, sempre che il cliente ammesso al patrocinio abbia i requisiti per godere del beneficio anche per detta fase anteriore.