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parere

Praticante Avvocato. Limiti all’attività del praticante abilitato al patrocinio ex L. 247/12.

È stato richiesto un parere sulla facoltà ad assumere da parte di un praticante, abilitato al patrocinio ex Legge 247/12, incarichi da terzi e, quindi, se sia possibile eseguire o meno un’attività non meramente sostitutiva dell'Avvocato presso cui lo stesso Dottore svolga la pratica.
Per rispondere a tale quesito occorre analizzare preliminarmente l'inciso contenuto nell'art. 41/12 Legge 247/12, secondo cui il praticante potrebbe svolgere attività in incarichi non direttamente seguiti dal proprio dominus, per poi valutare se detto inciso autorizzi o meno un’attività ulteriore a quella sostitutiva.
L'art. 41/12 Legge 31.12.2012 n. 247 così recita:
“Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19.2.1998 n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro”.
Dalla lettera della norma appare evidente che il praticante abilitato al patrocinio, dopo sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, possa e debba:
– esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica;
– farlo sotto il controllo e la responsabilità dell'avvocato medesimo;
– seguire i suddetti limiti anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo avvocato.
Del resto, lo stesso Consiglio dell’Ordine di Firenze, con delibera n. 4 del 20.3.2013, ha già precisato che il praticante, abilitato successivamente all'entrata in vigore della Legge 247/12, può svolgere solamente attività sostitutiva dell'avvocato presso il quale svolge la pratica forense e non può assumere incarichi in proprio, neppure sotto la “vigilanza” del proprio Dominus. Infatti, la circostanze che il praticante possa svolgere attività sostitutiva in affari, non trattati direttamente dal proprio Dominus (cosa questa possibile in studi di grandi dimensioni, con distribuzione del lavoro tra l'Avvocato titolare dell'incarico e i suoi collaboratori Avvocati), non autorizza ad interpretare la norma in modo da consentire deroghe od eccezioni alla suddetta attività sostitutiva che è l'unica possibile per i praticanti abilitati.
In conclusione, il Consiglio ritiene che non sia consentito al praticante avvocato di svolgere un’attività professionale che non sia meramente sostitutiva.