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parere

Avvocato: è fatto divieto al legale di produrre corrispondenza intercorsa tra colleghi, qualora la stessa sia qualificata come riservata, nonché contenga proposte transattive. È infatti producibile in detta sede solo ed esclusivamente quella corrispondenza scambiata tra colleghi che sia idonea a concretare il contratto di transazione concluso secondo il meccanismo della proposta seguita dall’accettazione conforme.

È stato chiesto un parere in merito alla disciplina relativa alla produzione della corrispondenza scambiata tra colleghi e qualificata come riservata, nell’ambito di un giudizio, nel caso di specie di opposizione a decreto ingiuntivo.

 

1. Il canone deontologico che viene in considerazione nel caso di specie è l’art. 48 del Codice deontologico forense (“c.d.f.”), rubricato “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”.

L’articolo in commento, al primo comma, prevede che l’avvocato non possa produrre la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualora sia qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e le relative risposte.

Il secondo comma dell’art 48 prevede due deroghe al divieto contenuto nel primo comma. L’avvocato può infatti produrre la corrispondenza intercorsa con i colleghi qualora la stessa:

  • costituisca perfezionamento e prova di un accordo
  • assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.

La violazione del divieto di produzione disciplinato dall’art. 48 c.d.f. comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

 

2. La norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa[1].

 

3. Dalla sintetica esposizione della fattispecie contenuta nel quesito non sembra che il contenuto della corrispondenza integri la fattispecie di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 48. Occorre quindi valutare se la corrispondenza “riservata” intercorsa fra gli avvocati e avente ad oggetto la formulazione di un piano di rientro del debito possa integrare una delle altre eccezioni al divieto previste dal comma 2 dell’art. 48 perché avente la forma di un valido accordo intercorso fra le parti o, in alternativa, idonea a costituire prova dell’accordo stesso.

 

4. Preliminarmente si evidenzia che secondo il Consiglio Nazionale Forense (d’ora in poi “CNF”) il termine “giudizio”, cui fa riferimento il primo comma dell’art. 48 c.d.f., deve essere considerato nella sua accezione più ampia (CNF, sent. 21 novembre 2017, n. 181). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rientra quindi nell’ambito applicativo dell’art. 48 del c.d.f.

Il CNF è stato chiamato più volte, anche sotto la vigenza del vecchio codice deontologico, a valutare la possibilità di produrre in giudizio della corrispondenza “riservata”. L’attuale art. 48 ripropone con qualche aggiunta il testo del vecchio art. 28 c.d.f. e la giurisprudenza e i pareri formatisi sotto il vecchio codice devono ritenersi sicuramente riferibili anche al nuovo art. 48.

Ha stabilito pertanto il CNF che “la corrispondenza qualificata come «riservata non producibile» non è producibile in giudizio ex art. 28 CDF, a meno che non costituisca attuazione di un accordo perfezionato o assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.

Ne deriva che, se per corrispondenza «inerente» a un accordo di conciliazione si intende il riferimento all’attività preparatoria di un accordo transattivo non ancora perfezionato, allora tale corrispondenza non è producibile. Viceversa, la corrispondenza resta producibile ove inerente ad accordo già perfezionato.

Va quindi riaffermato il principio secondo il quale è producibile in giudizio esclusivamente quella corrispondenza scambiata tra colleghi che sia idonea a concretare il contratto di transazione concluso secondo il meccanismo della proposta seguita dall’ accettazione conforme” (CNF – rel. Morlino -, parere del 28 marzo 2012, n. 13).

Del resto, “l’art. 28 del Codice deontologico forense nel sancire (in via di principio generale e salve le eccezioni contemplate nei suoi tre canoni accessori) il divieto di produzione o riferimento in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega, assimila nella preclusione sia quella espressamente qualificata come riservata, sia quella contenente, comunque, proposte transattive.

Il divieto non attiene, dunque, alla veste formale data alla corrispondenza con l’indicazione della sua riservatezza, bensì al suo contenuto di sostanza, laddove in esso siano ravvisabili elementi destinati ad incidere sull’assetto di interessi e sulle situazioni giuridiche soggettive delle parti rappresentate.” (CNF – rel. Berruti -, parere del 24 maggio 2012, n. 35).

 

5. La fattispecie sinteticamente descritta nel quesito pare suscettibile di integrare due ipotesi alternative:

– lo scambio costituisce attività preparatoria dell’accordo, e quindi non è producibile;

– lo scambio di proposta e accettazione sottoscritto dai legali di parte potrebbe integrare un accordo qualora gli avvocati avessero ricevuto dai loro clienti espresso mandato per sottoscrivere il documento in termini di proposta e accettazione.

Ai fini della producibilità in giudizio della corrispondenza di cui si discute, a nulla rileva invece il fatto che, successivamente allo scambio, il debitore abbia onorato la prima rata del debito, atto con il quale l’accordo potrebbe dirsi successivamente concluso per fatti concludenti: come già riferito, secondo le previsioni dall’art. 48 c.d.f. e l’interpretazione che di esse ha dato il CNF, la corrispondenza è producibile solo qualora sia inerente ad accordo già perfezionato o qualora costituisca il documento che contiene e formalizza l’accordo.

 

6. Quanto all’autore della comunicazione, è stato già stabilito in passato che è indifferente che si tratti di corrispondenza inviata o ricevuta, poiché, “mutatis mutandis, il precetto contenuto nell’art. 28 [ora art. 48 c.d.f.] non distingue tra corrispondenza inviata o ricevuta essendo il divieto di produzione generale e non colpito da alcuna eccezione” (vedi C.N.F., sent. n. 194/2017).

Anche se la corrispondenza proviene dallo stesso avvocato che vorrebbe depositarla in giudizio, pertanto, essa non può essere prodotta.

 

7. Conclusioni.

La corrispondenza che non rispetti tutti i requisiti di un accordo transattivo, da qualunque dei legali di parte essa provenga, non può essere prodotta in giudizio.

Nel fare propria l’interpretazione espressa dal Consiglio Nazione Forense in casi consimili, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze rimette alla Collega che ha richiesto il parere la valutazione circa l’idoneità dello scambio di corrispondenza a integrare gli estremi richiesti dalla legge per il perfezionamento di un accordo transattivo.

Ci corre infine l’obbligo di precisare che:

  • con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine;
  • ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo;
  • pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

[1] «La riservatezza della corrispondenza tra Colleghi, che tutela in definitiva la libertà del Difensore nella conduzione della lite, costituisce un canone essenziale che prevale, peraltro, salve le eccezioni previste espressamente, persino sul dovere di difesa» (C.N.F., sent. n. 194/2017)