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parere

Sussistenza o meno dell’obbligo per un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di fornire all’avvocato che ha presentato un esposto copia della delibera che ha negato l’accoglimento di una sua istanza di intervento.

E’ stato chiesto se esiste l’obbligo per un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di fornire a un avvocato che ne faccia la richiesta la copia della delibera che negando l’accoglimento ad una sua istanza di intervento nei confronti di un collega, ha posto termine al procedimento con l’archiviazione del suo esposto.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando che l’avvocato che abbia presentato un esposto contro un collega, pur non rivestendo la qualifica di “parte” nel relativo procedimento che ha natura officiosa, ha, comunque, il diritto di chiedere di poter accedere agli atti del procedimento stesso in forza delle disposizioni della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, e in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 e seguenti di detta Legge.
In particolare, l’avvocato ha diritto di accedere agli atti del procedimento conclusosi con l’archiviazione di un suo esposto.
In tal senso si è espresso di recente il T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sezione III, con sentenza 19 Maggio 2009, n. 3783, richiamando la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2006, che ha determinato un mutamento del precedente orientamento, che negava, invece, agli autori di un esposto disciplinare il suddetto diritto di accesso.
Peraltro, ai sensi dell’art. 25 della succitata Legge n. 241/1990, la richiesta di accesso deve essere motivata.
Sempre ai sensi del sopra menzionato art. 25 della Legge n. 241/1990, avverso il diniego di accesso, espresso o tacito che sia (decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende respinta, per cui detto silenzio equivale a un diniego), può essere proposto ricorso entro trenta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, nello stesso termine, può essere richiesto al difensore civico competente per l’ambito territoriale che sia riesaminata la questione.