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giurisprudenza

Il potere di gestione meramente conservativo previsto dall’art. 2486 c.c. non consente agli amministratori l’instaurazione di un giudizio avente natura recuperatoria (Trib. Arezzo, 30 gennaio 2013, n. 115)

Con la pronuncia in oggetto il Tribunale di Arezzo offre un'interpretazione restrittiva di quanto disposto dall'art. 2486 c.c. ed afferma il seguente principio: il potere di gestione meramente conservativo previsto dall'art. 2486 c.c. non può comunque consentire agli amministratori l'instaurazione di un giudizio avente natura recuperatoria. Ritiene il Tribunale di Arezzo che la ratio dell'art. 2486 c.c. sia quella di garantire la conservazione del patrimonio sociale esistente al momento della liquidazione e che pertanto l'opportunità di intraprendere eventuali iniziative tese a ripristinarne il preesistente valore – mediante l'esercizio di azioni restitutorie e/o risarcitorie fondate su fatti precedenti lo scioglimento della società – debba essere rimessa alla valutazione dei liquidatori nominati una volta ottenuto il passaggio delle consegne. Nel caso in esame l'azione di recupero veniva promossa dall'amministratore di una società di cui era già stato dichiarato lo scioglimento. Le parti convenute eccepivano in via preliminare la carenza di capacità processuale di parte attrice per difetto di procura. Parte attrice replicava fondando il potere di azione dell'amministratore sul disposto normativo di cui all'art. 2486 c.c. Il Giudice adito, per i suddetti motivi, non riteneva applicabile al caso di specie l'art. 2486 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della proposta eccezione preliminare, dichiarava la domanda di parte attrice inammissibile.

a cura di Silvia Ventura