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giurisprudenza

L’Avvocato che, in qualità di intermediario, per far ottenere una sentenza favorevole ad altro Collega, ottiene e consegna del denaro al Giudice risponde, in concorso con quest’ultimo, del reato di concussione ovvero di corruzione in atti giudiziari (Cass., Sez. VI Pen., 21 Marzo 2013, n. 13048)

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione è risultato provato che un Avvocato si sia presentato ad un altro Collega quale intermediario di un G.O.T. e quindi, abbia proposto l'emissione di una sentenza favorevole a fronte del pagamento di una somma di denaro. Il Collega, mostratosi interessato ad ottenere la pronuncia favorevole per il proprio assistito, accettava la proposta ma, lo stesso giorno, denunziava il fatto alla P.G. . Ne seguiva la dazione della somma concordata e la successiva consegna della stessa al G.O.T. . Ebbene, nella questione in esame la Corte di Cassazione esclude che le condotte poste in essere dal Avvocato, in concorso con il G.O.T., possano sussumersi all'interno della fattispecie di cui all'art. 317 c.p., soltanto per la circostanza che non è risultato un atteggiamento di prevaricazione dell'imputato, bensì una contrattazione pienamente alla pari con il Collega avvicinato, senza prospettazione a quest'ultimo di conseguenze negative in caso di mancata adesione alla proposta illecita. Di qui, la diversa qualificazione del fatto quale ipotesi di corruzione in atti giudiziari.

a cura di Devis Baldi