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giurisprudenza

La comparizione del codifensore non avvisato annulla il procedimento per mancata comunicazione (Cass., Sez. II Pen., 10 aprile 2012, n. 13401)

Nel caso di specie, a seguito dell’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, che disponeva la custodia cautelare in carcere di un indagato, i due difensori di quest’ultimo proponevano istanza di riesame. Il Tribunale del riesame fissava l’udienza ma notificava il relativo avviso soltanto ad uno dei due difensori che, presente all’udienza, eccepiva la nullità della stessa per omessa notifica dell’avviso al codifensore. Il Collegio fissava altra udienza per il giorno successivo e disponeva darsi avviso al codifensore. Alla nuova udienza l’Avvocato già comparso concludeva per l’accoglimento del ricorso, mentre il codifensore interveniva al solo fine di eccepire la nullità dell’udienza per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 309 c.p.p., comma 8 (tre giorni liberi tra la comunicazione dell’udienza e la fissazione della data del riesame). Il Tribunale rigettava l’eccezione e confermava l’ordinanza del G.I.P., ritenendo che, secondo un risalente orientamento della Cassazione, la nullità nel caso di specie sarebbe sanata ex art. 184 c.p.p., dal momento che il primo difensore ha provveduto a concludere nel merito, mentre il codifensore è comunque comparso limitandosi ad eccepire l’omessa notifica dell’avviso di fissazione, senza chiedere il termine a difesa. In tal modo il codifensore avrebbe rinunciato al termine a difesa, aderendo alle richieste del primo difensore.
Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione, nuovamente deducendo, come primo e principale motivo, la violazione dell’art. 309, comma 8 c.p.p.. La Corte, ribadendo alcuni orientamenti costanti, ha precisato che (stante l’obbligatorietà della notifica a entrambi i codifensori, a pena di nullità) la disciplina di cui all’art. 184 c.p.p., commi 2 e 3, non si applica al procedimento per il riesame e che, pertanto, la violazione dell’art. 309 c.p.p. comporta una nullità di ordine generale a regime “intermedio” che, se tempestivamente eccepita (come nel caso de quo), non è suscettibile di sanatoria e si estende al provvedimento che definisce il procedimento incidentale. D’altro canto, la semplice comparizione e proposizione dell’eccezione di nullità non può costituire rinuncia implicita al termine a difesa e adesione alle richieste del codifensore perché l’art. 182 c.p.p. impone esclusivamente che la parte eccepisca la nullità senza ulteriori oneri. Così che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell’atto nullo.
 
a cura di Leonardo Cammunci