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giurisprudenza

Overruling in tema di notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. (Cass., Sez. Lav., Ord., 19 giugno 2014, n. 13972)

In materia di ricorso per cassazione proposto nei riguardi della P.A., la Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha mutato la già consolidata giurisprudenza (c.d. overruling), affermando che, in caso di notifica nulla poiché eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale, anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato, non si può più ammettere che, anche dopo anni, sia disposta la rinnovazione della notificazione presso quest’ultima.
Infatti, secondo il precedente orientamento tale nullità risultava sanata, con effetto ex tunc, non solamente dalla costituzione in giudizio, anche oltre il termine ex art 370 c.p.c., da parte dell’Avvocatura Generale, ma anche dalla rinnovazione della notifica presso quest’ultima sia che avvenisse su iniziativa spontanea del ricorrente sia che fosse disposta a seguito dell’ordine ex art 291 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. nr 9411/2011)
A detta della Cassazione, però, “… questa consolidata prassi può oggi apparire in contrasto con il principio di speditezza, ossia di ragionevole durata del processo”; il principio enunciato dall’art 111 Cost. comporta che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, onde deve assumersi che la parte ricorrente sia onerata a provvedere entro termini ragionevoli e a prescindere dall’ordine del giudice a procedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura Generale …”.
Nel caso di specie, tuttavia, questo principio non ha trovato applicazione, in quanto la Corte ha ritenuto opportuno tutelare l’affidamento che il ricorrente aveva riposto sulle precedenti e costanti pronunce di legittimità.

                                                                                                    a cura di Marco Ferrero