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giurisprudenza

Foro del consumatore per le controversie tra avvocato e cliente (Cass., Sez. VI, Ord., 24 gennaio 2014, n. 1464)

La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha stabilito che il Codice del Consumo sia applicabile anche alle controversie tra avvocato e cliente, con la conseguente competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore (cfr. Cass. S.U n. 14669/2003). Infatti, a detta della Cassazione, è evidente che “… la disciplina del consumatore si applica anche al professionista d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.), qual è l’avvocato”.
Inoltre, la Corte ha ribadito come il cliente sia un consumatore anche quando a sua volta rivesta la qualità di professionista, a condizione, però, che non si sia rivolto all’avvocato per questioni riconducibili alla propria attività (cfr. Cass. Civ. 4208/2007; Cass. Civ. 10127/2001).
Nel caso di specie, un ingegnere, che svolgeva anche l’attività di imprenditore edile, aveva incaricato il proprio avvocato affinché intervenisse in un procedimento esecutivo al fine di recuperare un credito ipotecario derivante da un mutuo concesso ad una persona fisica per motivi estranei alle proprie attività professionali. Tuttavia, l’avvocato non aveva rinnovato l’iscrizione ipotecaria, con la conseguenza che il cliente era stato ammesso all’esecuzione solamente come creditore chirografario. Da qui, appunto, la genesi dell’azione per responsabilità professionale promossa dall’ingegnere che ha visto affermato il già menzionato principio di diritto.
                                                                                                                 

a cura di Marco Ferrero