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giurisprudenza

Non viola l’art. 58 C.d.f. l’Avvocato che renda testimonianza su informazioni apprese in assenza di un mandato professionale (Cass., Sez. VI Pen., 02 Aprile 2013, n. 15003)

Con la decisione in commento la Corte di Cassazione ricorda che, ai sensi dell'art. 58 del Codice deontologico della professione forense, solo laddove esista un mandato professionale tra una parte e l'Avvocato, quest'ultimo debba astenersi dal deporre come testimone su circostanze che siano state apprese nell'esercizio della propria attività e siano inerenti al mandato ricevuto. Per vero, la citata norma non pone un divieto assoluto di testimonianza in quanto esprime solo un'opportunità di comportamento, prescrivendo di astenersi “per quanto possibile”, con la necessità di rinuncia al mandato ed un divieto di riassunzione dello stesso soltanto nel caso in cui l'Avvocato decida di rendere la testimonianza. Nondimeno, qualora un Avvocato decida di testimoniare all'interno di un procedimento penale, in virtù di informazioni apprese nell'ambito di un mero rapporto informale di natura amichevole, tale comportamento non assume alcun rilievo ai suddetti fini deontologici.

a cura di Devis Baldi