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giurisprudenza

Sanzionato l’avvocato che intima precetto anche se sa che l’ingiunzione è stata opposta (Cass., Sez. Un., 25 giugno 2013, n. 15873)

Nella sentenza in commento viene affrontato il caso di un avvocato responsabile di aver usato, nella propria comparsa di costituzione e risposta, espressioni offensive nei confronti del difensore dell’opponente e di aver richiesto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo pur essendo a conoscenza della opposizione tempestiva.
Il Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’avvocato aveva inflitto al legale la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi dall’esercizio dell’attività professionale.
Tale sanzione era stata confermata dal CNF davanti al quale l’avvocato aveva proposto impugnazione.
Giungeva il caso davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali rigettavano il ricorso del legale sancendo che la violazione da parte dello stesso del dovere di decoro, probità, dignità e fedeltà nei confronti non solo del difeso, ma anche della controparte e la negligenza nel compimento dell’attività difensiva di cui agli artt. 5 e seguenti del codice deontologico forense avevano esattamente determinato il procedimento disciplinare a suo carico per aver chiesto, quale difensore dell’opposto, l’esecutorietà di un decreto ingiuntivo pur sapendo che lo stesso non era eseguibile, ponendo in essere un oggettivo travisamento dei fatti che correttamente è stato posto a base della responsabilità disciplinare nell’attività difensiva riconosciuta a suo carico.
 
a cura di Silvia Ammannati