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giurisprudenza

La gastro-interite acuta e certificata non è legittimo impedimento per il legale chiamato a difendersi nel giudizio disciplinare (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2013, n. 1715)

La gastro-interite acuta e certificata non è legittimo impedimento per il legale chiamato a difendersi nel giudizio disciplinare (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2013, n. 1715)
Nel caso in esame, un avvocato aveva lamentato la nullità del procedimento disciplinare svoltosi dinanzi al CNF, in quanto non gli sarebbe stato concesso un rinvio richiesto per una gastroenterite acuta febbrile che lo aveva colpito improvvisamente e che aveva documentato con un certificato medico.
Le Sezioni Unite, però, hanno ritenuto infondata tale doglianza, in quanto la produzione del solo certificato non sarebbe stata idonea a dimostrare un impedimento assoluto a comparire. A conferma della legittimità della decisione del CNF, la Corte ha anche osservato come il professionista, già nel corso del medesimo procedimento, avesse richiesto ed ottenuto numerosi rinvii sempre per asseriti problemi di salute.
La pronuncia in oggetto non innova la giurisprudenza in materia, ma ci consente di ricapitolare l’ormai costante decisum della Corte sul legittimo impedimento dell’incolpato dinanzi al CNF.
A mente dell’art 63 r.d. n. 37/1934, innanzi al CNF “…il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore” . Tuttavia, è stato ormai chiarito come, nel caso di legittimo impedimento, è onere dell’incolpato avvisare tempestivamente il Consiglio, dando prova dell’impossibilità assoluta a presenziare.
Sotto tale profilo, recentemente ed in modo dettagliato, le Sezioni Unite hanno statuito che “… nel giudizio disciplinare al Consiglio nazionale forense, l’incolpato, se ha diritto ad ottenere il rinvio della seduta in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tanto che, ove ciò non accada, la decisione presa risulta affetta da vizio di legittimità per violazione di norma sul procedimento, ha però l’onere di rappresentare e documentare l’ostacolo ad essere presente, in modo da consentirne l’apprezzamento da parte del giudice, con l’unico limite dell’esistenza di una situazione tale da precludere assolutamente la possibilità stessa di richiedere tempestivamente il rinvio documentandone la ragione” (cfr. Cass. Sezioni Unite, n. 11142/2012).
A titolo esemplificativo possiamo così osservare che se la mera produzione di un certificato medico non sia sufficiente di per sé a comprovare il legittimo impedimento (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 7872/2001), all’opposto, può essere considerato legittimo il rinvio richiesto da un avvocato ricoverato per una grave leucemia pochi giorni prima della propria audizione (cfr. Cass. Sez. Unite n. 25645/2006) .
Inoltre, la Corte ha avuto modo di precisare che“… il diritto di difesa dell'avvocato sottoposto a giudizio disciplinare nella fase davanti al Consiglio nazionale forense è adeguatamente tutelato dalla previsione dell'art. 63, comma 1, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, che prevede il diritto del professionista ad esporre le sue deduzioni all'udienza di discussione, personalmente o a mezzo di difensore, senza che possa ritenersi necessaria la nomina di un difensore d'ufficio, in caso di sua mancata partecipazione all'udienza. Quest'ultima deve ritenersi riconducibile ad una sua libera determinazione, una volta verificata l'insussistenza di un impedimento reale (che presenti cioè caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà), cosicché va esclusa in radice una lesione dell'art. 24 cost. nella mancata previsione normativa della nomina di un difensore d'ufficio.” (cfr. Cass. Sez. Unite. n. 819/1999)
Concludendo, dunque, la parte che chieda un differimento della discussione dinanzi al CNF deve dimostrare in modo dettagliato la propria impossibilità assoluta a comparire.
 

a cura di Marco Ferrero