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giurisprudenza

Responsabilità dell’avvocato e scelta della strategia processuale (Cass., Sez. III, 5 agosto 2013, n. 18612)

Con la sentenza in commento, la III Sez Civile della Corte di Cassazione, ribadendo che l’obbligazione assunta dall’Avvocato, nell’esercizio dell’attività professionale, è una obbligazione di mezzi, con la quale il professionista si impegna a raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo e che il grado di responsabilità del suo operato è parametrato al grado di diligenza fissato dall’art 1176, secondo comma, del Codice Civile, individua una importante ipotesi di colpa grave del legale, il quale, nel caso dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, riguardo agli atti interruttivi della prescrizione, adotti una strategia processuale ispirata ad un principio, poi disatteso in sede di composizione del contrasto.
Ritiene la Corte che, l’opinabilità della soluzione giuridica che si rappresenti al professionista, non esima lo stesso ad agire con la diligenza e la perizia adeguate alla situazione giuridica in cui si trovi l’assistito, garantendo allo stesso l’esercizio di una difesa ispirata alla più ampia tutela dei suoi diritti; onde la scelta processuale da adottare, dovrà cadere su quella soluzione, che garantisca la maggiore tutela del cliente.
 
                                                                                                                                                                                                                              a cura di Lapo Mariani