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giurisprudenza

La sentenza di “patteggiamento” ex art. 445 c.p.p. non ha efficacia in ordine alla valutazione della personalità dell’autore dell’illecito nell’ambito del procedimento disciplinare (Cass., Sez.Un., 31 ottobre 2012, n. 18701)

La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza in commento, chiarisce i limiti dell’efficacia di giudicato della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 445 c.p.p., nell’ambito dei giudizi disciplinari vertenti sui medesimi fatti illeciti. La Suprema Corte sottolinea quanto segue: a norma di quanto disposto dagli artt. 445, comma 1 bis, e 653 c.p.p., nonché in linea con quanto previsto dall’art. 5 del Codice Deontologico Forense, la sentenza di “patteggiamento” ha efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità solamente quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato l'ha commesso; per contro, tale sentenza non ha alcuna efficacia nel procedimento disciplinare in ordine alla valutazione dei fatti ed alla personalità dell'attore dell'illecito, essendo tale valutazione riservata al giudice disciplinare. Nel caso in esame un Avvocato veniva accusato di aver sottratto dalla cancelleria, alterato e tentato di sopprimere un atto giudiziario (verbale di udienza civile), nonché di aver artefatto una sentenza e su tali fatti interveniva sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 445 c.p.p. Sui medesimi fatti interveniva decisione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza che applicava la sanzione della radiazione dall’albo, decisione poi confermata dal CNF. L’Avvocato radiato impugnava tale decisione lamentando principalmente il fatto che, nel confermare la più grave delle sanzioni disciplinari previste, il CNF non avesse ritenuto vincolante la sentenza di “patteggiamento” anche sul piano della valutazione dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dei benefici e dei trattamenti (attenuanti generiche, regime della continuazione, sospensione condizionale nella previsione che non vi sarebbe stata recidiva) e che pertanto avesse illegittimamente confermato la sanzione disciplinare più grave. La Suprema Corte, sulla base del suddetto principio di diritto, rigettava il ricorso e confermava l’impugnata decisione del CNF.

a cura di Silvia Ventura